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Superbonus e frodi fiscali: le Sezioni Unite scelgono la truffa


Con l'informazione provvisoria n. 4/2026, depositata il 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno sciolto uno dei nodi interpretativi più dibattuti degli ultimi anni in materia di frodi legate al superbonus 110%: chi ottiene indebitamente un credito d'imposta attraverso fatture false o dichiarazioni mendaci, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura invece della detrazione diretta, risponde del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (artt. 640 e 640-bis c.p.) e non di quello, meno grave, di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Il reato, inoltre, si consuma nel momento stesso della costituzione fraudolenta del credito, non in una fase successiva.

Per comprendere la portata di questa pronuncia occorre ripercorrere il percorso giurisprudenziale che l'ha preceduta. Il punto di partenza è la struttura stessa del meccanismo agevolativo introdotto dal D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio): il contribuente che esegue determinati lavori edilizi può scegliere tra tre opzioni: detrarre le spese direttamente nella propria dichiarazione dei redditi; ottenere uno sconto in fattura dal fornitore, oppure cedere il credito d'imposta a terzi (tipicamente istituti di credito o intermediari finanziari) che lo monetizzano immediatamente.

Quando la frode interviene nella seconda o nella terza opzione, cioè quando si presentano SAL falsi o fatture per lavori inesistenti allo scopo di cedere il credito e incassarne il corrispettivo, ci si è a lungo chiesti quale reato fosse configurabile.

La questione non era di poco conto: l'art. 316-ter c.p. “indebita percezione di erogazioni pubbliche” prevede pene significativamente più basse rispetto alla truffa aggravata, e soprattutto si prescrive prima. Le due fattispecie si distinguono strutturalmente perché la truffa richiede che la condotta abbia indotto in errore il soggetto erogatore e abbia prodotto un danno patrimoniale immediato, elementi che invece non fanno parte della struttura tipica del reato di indebita percezione.

La giurisprudenza, sul punto, aveva offerto risposte contrastanti: una parte dei giudici di merito e alcune pronunce di legittimità aveva qualificato le frodi sui bonus come indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., valorizzando il fatto che l'Agenzia delle Entrate non compie alcun controllo preventivo — si limita a prendere atto della comunicazione del contribuente — e che il danno patrimoniale per lo Stato si concretizza solo quando il credito ceduto viene effettivamente portato in compensazione dal cessionario, spesso soggetto estraneo alla frode.

Questo orientamento aveva trovato espressione articolata nella sentenza n. 46354 del 17 dicembre 2024 della Sesta Sezione penale (caso Wall Design), che aveva escluso la truffa proprio sul presupposto dell'assenza di induzione in errore (l'Agenzia non verifica preventivamente e dunque, non può essere ingannata in senso tecnico-giuridico) e dell'assenza di un danno patrimoniale diretto, collocato in capo a un cessionario di regola estraneo al meccanismo fraudolento. Secondo questa ricostruzione, il reato applicabile era il 316-ter c.p., e il profitto coincideva con l'acquisizione indebita del diritto alla detrazione, suscettibile di sequestro preventivo per impedirne la circolazione attraverso successive cessioni. Analoga posizione era stata assunta dalla sentenza n. 8389 del 28 febbraio 2025 (caso Consorzio Quadra Holding), che aveva confermato il sequestro preventivo del profitto del reato di cui all'art. 316-ter in una vicenda in cui un consorzio aveva gonfiato artificiosamente i costi di gestione portandoli a carico del meccanismo agevolativo.

Sul fronte opposto si era invece collocata la sentenza n. 41572 del 29 dicembre 2025 (caso Siscap), pure della Sesta Sezione, che aveva contestato la tesi del 316-ter riconoscendo nella fattispecie i tratti della truffa: la presentazione di false attestazioni, la creazione di un credito inesistente e la sua monetizzazione a danno dell'erario integravano, secondo questa impostazione, gli artifici e raggiri tipici della truffa, con un danno patrimoniale già attuale al momento della cessione.

L’evidente contrasto interpretativo imponeva l'intervento delle Sezioni Unite.

Con l'informazione provvisoria n. 4/2026, la Corte ha adottato la soluzione più rigorosa: la condotta è sussumibile nel reato di truffa di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p., e il reato si consuma, non resta tentato, già nel momento in cui il credito fittizio viene costituito attraverso lo sconto in fattura o la cessione.

Le ricadute pratiche sono rilevanti sotto molteplici profili quali termini di prescrizione più lunghi, pene edittali più severe e possibilità di applicare misure cautelari più incisive. La motivazione completa della sentenza, che verrà depositata nei prossimi mesi, chiarirà le ragioni per cui le Sezioni Unite hanno ritenuto integrato l'elemento dell'induzione in errore e del danno patrimoniale, superando le obiezioni che avevano sorretto l'orientamento favorevole alla contestazione del reato di cui all’316-ter c.p.. Sarà in quella sede che emergerà il ragionamento definitivo sul ruolo dell'Agenzia delle Entrate nel meccanismo di concessione del credito e sulla natura del pregiudizio che lo Stato subisce nel momento stesso in cui il credito fittizio entra in circolazione.

 
 
 

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