Infortuni sul lavoro e responsabilità dell'ente: quando risparmiare sulla sicurezza costa caro
- Federico Triulzi

- 6 ore fa
- Tempo di lettura: 5 min

La sicurezza sul lavoro non è soltanto un obbligo etico e normativo ma è, sempre di più, una variabile che incide direttamente sul rischio giuridico delle imprese, non solo delle persone fisiche che le governano. Lo confermano con chiarezza alcune delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che tracciano un filo diretto tra la carenza di presidi prevenzionistici (assenza di formazione, disattivazione di sistemi di sicurezza, mancata adozione di procedure adeguate) e la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Il quadro di riferimento: reato presupposto e "colpa di organizzazione"
Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti apicali o dipendenti. Con la legge 123/2007, il legislatore ha inserito nell'elenco dei reati presupposto anche i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica, confluiti nell'art. 25-septies del decreto.
Elemento centrale è la cosiddetta "colpa di organizzazione": l'ente risponde non per il solo fatto che uno dei suoi esponenti abbia commesso un reato, ma perché non aveva predisposto un apparato organizzativo idoneo a prevenire reati di quel tipo. Come chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza sul caso ThyssenKrupp (Cass. pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343), la colpa di organizzazione è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie, cautele che devono essere concretamente tradotte in un modello che individui i rischi e preveda le misure per fronteggiarli.
Il risparmio come vantaggio: la logica del "profitto dalla violazione"
Il passaggio più rilevante -e più insidioso per le imprese- riguarda il modo in cui la giurisprudenza interpreta i criteri dell'interesse e del vantaggio richiesti dall'art. 5 d.lgs. 231/2001.
Nei reati colposi da infortunio sul lavoro, nessuno “vuole” che il lavoratore venga ferito o ucciso. Come allora si giustifica la responsabilità dell'ente? La risposta elaborata dalla Cassazione è netta: l'interesse e il vantaggio non si riferiscono all'evento lesivo, bensì alla condotta che lo ha reso possibile. In termini pratici, ogni volta che la mancata adozione di misure di sicurezza genera un risparmio di costi o di tempi -minori spese per formazione, macchinari non adeguati, procedure semplificate- quel risparmio costituisce il vantaggio dell'ente che fonda la sua responsabilità 231.
Questo principio trova applicazione concreta nella recente sentenza Cass. pen., Sez. IV, 4 marzo 2026, n. 8397, relativa all'infortunio occorso a un tirocinante addetto a un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, che riportò l'amputazione parziale delle falangi di due dita della mano sinistra. Dall'istruttoria era emerso che i microinterruttori di sicurezza della macchina erano stati deliberatamente resi inefficaci tramite un selettore di bordo, così da consentire il funzionamento dell'apparecchio anche con i ripari perimetrali aperti, e che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna informazione sul sistema di sicurezza. La Corte ha confermato la responsabilità dell'ente, evidenziando come la rimozione del meccanismo di sicurezza garantisse la continuità produttiva evitando i blocchi in caso di inceppamento, e come la mancata formazione del lavoratore -peraltro semplice tirocinante- avesse consentito un risparmio che, data la ridotta dimensione dell'azienda, assumeva un peso specifico tutt'altro che trascurabile.
Il medesimo filo logico attraversa Cass. pen., Sez. IV, 25 febbraio 2026, n. 7563, in cui la Corte ha confermato la responsabilità 231 di una società agricola semplice per l'investimento mortale di un lavoratore da parte di un trattore in retromarcia, imputando all'ente l'omessa adozione di un piano di viabilità interna, la mancanza di segnaletica di separazione fra le zone di transito dei mezzi e quelle pedonali, e la messa a disposizione di un mezzo con il cicalino scollegato e il lunotto posteriore coperto di polvere.
Analoga impostazione si ritrova anche nella meno recente Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2024, n. 22586, che ha confermato la condanna di una società per l'infortunio occorso a un addetto a un carrello elevatore, mai adeguatamente formato sull'uso del mezzo e privo di accesso al manuale di istruzioni. La Corte ha sottolineato che la formazione obbligatoria non può essere surrogata dall'esperienza personale del lavoratore, e che la sua omissione protratta per oltre dodici anni denotava una precisa scelta organizzativa orientata al contenimento dei costi, sufficiente a integrare il requisito del vantaggio dell'ente.
La posizione di garanzia e l'irrilevanza della condotta del lavoratore
Sul versante della responsabilità individuale, le sentenze ribadiscono la piena irrilevanza esimente della condotta imprudente del lavoratore quando i garanti non abbiano predisposto le misure necessarie a governare anche il rischio di comportamenti scorretti. Come affermato nella sentenza Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2026, n. 8034, relativa alla morte di un operaio schiacciato dal braccio telescopico di una gru in una raffineria, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore non esonera chi era tenuto ad assicurare le condizioni di sicurezza del cantiere: la violazione delle prescrizioni antinfortunistiche e la mancata informazione del lavoratore determinano l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di esecuzione imprudente dei compiti assegnati. Questa responsabilità individuale si riflette a cascata sull'ente, il cui deficit organizzativo -la mancata attuazione del Piano di Sicurezza, l'assenza di vigilanza effettiva- diventa il presupposto della propria responsabilità amministrativa.
Le conseguenze per l'ente e il valore del Modello 231
Il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001 comprende sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, misure interdittive quali la sospensione dell'attività per un periodo determinato. Nella vicenda trattata nella sentenza n. 8397/2026 sopra citata, l'ente si è visto applicare, dopo la riduzione in appello, una sanzione pecuniaria di Euro 6.500 e tre mesi di misure interdittive. Ma al di là della singola quantificazione economica, ciò che emerge con forza dalla giurisprudenza recente è che l'adozione tardiva del modello organizzativo — o la sua adozione formale senza reale attuazione — non è sufficiente a escludere o ridurre significativamente la responsabilità dell'ente. Per beneficiare delle attenuanti previste dall'art. 12 d.lgs. 231/2001, occorre che il modello sia stato adottato prima della commissione del reato, che sia effettivamente idoneo a prevenire fatti di quel tipo, e che l'ente si sia dotato di un sistema disciplinare in grado di sanzionare le violazioni: elementi la cui assenza, come evidenziato nelle sentenze citate, vanifica ogni possibilità di riduzione della sanzione.
La lezione che emerge dalla più recente giurisprudenza di legittimità è, dunque, unitaria e inequivocabile: investire nella prevenzione, nella formazione dei lavoratori e nell'adeguatezza dei presidi tecnici non è soltanto un dovere imposto dalla legge, ma la condizione necessaria per evitare che un infortunio, già di per sé un evento gravissimo sul piano umano, si trasformi anche in una fonte di responsabilità penale e amministrativa che può compromettere la continuità stessa dell'attività d'impresa.




Commenti