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L’art. 603-bis c.p. al vaglio della giurisprudenza recente: sfruttamento del lavoro, stato di bisogno e le nuove frontiere applicative della norma


Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, disciplinato dall’art. 603-bis c.p., continua a essere oggetto di un’intensa elaborazione giurisprudenziale che ne affina i contorni applicativi e ne chiarisce i presupposti. Le pronunce della Corte di Cassazione dei primi mesi del 2026 (sentenza n. 12685 del 2026 del 24 marzo 2026 e sentenza n.9200 del 10 marzo 2026) offrono l’occasione per fare il punto su una norma che, nata per contrastare il fenomeno del caporalato agricolo, si trova oggi al centro di vicende giudiziarie ben più eterogenee per settore economico e tipologia di lavoratori coinvolti.

 

Una delle questioni più dibattute negli ultimi anni ha riguardato l’estensione della norma al di là dei tradizionali settori agricolo e industriale. Con la sentenza n. 12685 del 2026 del 24 marzo 2026, la Quarta Sezione della Cassazione ha fatto chiarezza, precisando e integrando il principio già enunciato dalla Seconda Sezione nel 2024 (n. 43662), secondo cui il termine “manodopera” esclude dall’applicabilità del reato solamente le attività di natura prettamente intellettuale. Il Collegio ha affermato, infatti, che la disposizione trova applicazione in tutti i casi di utilizzo, assunzione o impiego di lavoratori subordinati che svolgano attività prevalentemente manuale, indipendentemente dall’ambito economico di riferimento e dunque non solo in agricoltura o nell’industria, ma anche nel settore terziario, vale a dire in quell’ampio comparto che eroga servizi anziché produrre beni materiali.

Nel caso esaminato, i lavoratori erano addetti alla distribuzione di carburante presso un impianto di rifornimento - i c.d. “pompisti” o “benzinai” - e la Corte ha ritenuto che la prevalente manualità delle loro mansioni li rendesse pienamente riconducibili alla nozione di manodopera rilevante ai fini della norma incriminatrice.

Si tratta di un principio di portata generale, destinato ad estendere significativamente il perimetro di tutela, potenzialmente applicabile a numerose categorie di lavoratori del settore dei servizi, dai magazzinieri agli addetti alle pulizie, dagli operatori della logistica al personale di vendita con mansioni operative.

 

Anche sul versante degli indici di sfruttamento - elencati al terzo comma dell’art. 603-bis ma pacificamente ritenuti non tassativi dalla giurisprudenza - le sentenze in esame offrono indicazioni preziose. La sentenza n. 12685/2026 ribadisce che la retribuzione “palesemente difforme” dai contratti collettivi o “sproporzionata” rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato non può essere valutata con un mero approccio contabile, limitandosi a confrontare cifre in busta paga con le tabelle del CCNL. Occorre invece una valutazione globale che tenga conto delle effettive ore lavorate, delle maggiorazioni non riconosciute, delle condizioni ambientali, della presenza o assenza di tutele normative e previdenziali. Nella vicenda in esame, risultava documentato che i lavoratori venivano retribuiti per sei ore e quaranta minuti a fronte di otto ore effettive di presenza, che le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo non venivano corrisposte, e che tredicesima e quattordicesima erano di fatto restituite al datore secondo un meccanismo di trattenute definito dagli stessi indagati con il significativo appellativo di “patto di sangue”. La Cassazione n. 9200/2026, decidendo su un caso di analogo tenore - lavoratori costretti a retrocedere parte della retribuzione e del TFR sotto minaccia di perdere il posto - ha confermato la compatibilità del reato di sfruttamento con il concorso del reato di estorsione, quando la condotta minatoria si inserisce non nella fase di costituzione del rapporto di lavoro ma nel suo dinamico svolgimento quotidiano.


Il profilo che più distingue la casistica recente riguarda la nozione di stato di bisogno, presupposto autonomo e indispensabile perché la condotta di sfruttamento assuma rilevanza penale. La sentenza n. 12685/2026 ha censurato la motivazione che aveva di fatto identificato lo stato di bisogno con la mera dipendenza economica dal reddito da lavoro e con la generica difficoltà di reperire nuova occupazione. Secondo la Corte, ragionare in questi termini significherebbe ritenere integrato lo stato di bisogno praticamente in ogni caso di rapporto di lavoro subordinato - il che è evidentemente estraneo alla ratio della norma. Il riferimento consolidato in giurisprudenza - ribadito anche dalla sentenza n. 9200/2026 - è quello di una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, che comprima significativamente la libertà di autodeterminazione del lavoratore, inducendolo ad accettare condizioni che altrimenti rifiuterebbe. I casi paradigmatici restano quelli dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, isolati socialmente, privi di alloggio e di reti di supporto; ma la giurisprudenza non esclude che situazioni di difficoltà meno estreme - come l’età avanzata, la scarsa specializzazione, la presenza di figli a carico - possano integrare il presupposto, purché siano dimostrate in concreto con riferimento a ciascun lavoratore.


Ulteriore fronte di riflessione è aperto dall’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha sollevato, nell’ottobre scorso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 603-bis.2 c.p., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.

Il giudice milanese - investito di un procedimento per sfruttamento di braccianti agricoli impiegati nella raccolta di fragole - ha ritenuto che tale automatismo sanzionatorio, imponendo l’ablazione dell’intero compendio aziendale senza alcuna valutazione di proporzionalità tra il valore dei beni e la gravità del fatto, si ponga in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione, trasmessa alla Corte costituzionale, ha implicazioni pratiche di rilievo considerevole: nelle ipotesi - non infrequenti - in cui lo sfruttamento abbia riguardato solo una parte dei lavoratori impiegati dall’azienda, o in cui il profitto illecito risulti di gran lunga inferiore al valore dei beni suscettibili di confisca, la misura ablativa obbligatoria rischia di tradursi in una sanzione sproporzionata rispetto all’illecito commesso e del tutto insensibile alle circostanze del caso concreto. L’esito del giudizio costituzionale potrà ridisegnare uno degli strumenti più incisivi del microsistema repressivo costruito attorno all’art. 603-bis, con effetti significativi sulla strategia difensiva nei procedimenti pendenti e sulla stessa deterrenza della norma nei confronti dei datori di lavoro.

 

 
 
 

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