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Il marchio di fatto: tutela e limiti del preuso

Aggiornamento: 6 ore fa




L’art. 2571 c.c. stabilisce che chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. È questa la disciplina del cosiddetto marchio di fatto, ossia il segno distintivo adottato e utilizzato in commercio senza essere stato formalmente registrato.


Requisiti e onere della prova

Il marchio di fatto è tutelabile a condizione che presenti carattere distintivo e possegga i requisiti di novità e originalità propri del marchio registrato. L’onere di dimostrare l’uso — nei tempi, nell’estensione territoriale e nella sua continuità — grava interamente sul preutente.


Notorietà locale vs. nazionale

L’ampiezza della tutela dipende dalla notorietà acquisita. Se il marchio ha diffusione solo locale, si instaura una coesistenza tra il marchio di fatto e quello registrato: il preutente può continuare ad operare nel proprio ambito territoriale ma non può espandersi oltre. Se invece il marchio ha acquisito notorietà nazionale, il preuso potrebbe comportare l’invalidità del marchio successivamente registrato da parte di terzi, venendo a mancare il requisito della novità.

Il limite dell’uso effettivo

La tutela presuppone l’utilizzazione effettiva del segno: non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai — o da lungo tempo — esercitata dal preteso titolare.

Conclusione

Il marchio di fatto offre una protezione reale ma asimmetrica rispetto al marchio registrato, che garantisce invece una presunzione assoluta di titolarità e una copertura sull’intero territorio nazionale. La registrazione rimane, pertanto, la scelta più sicura per chi intenda tutelare efficacemente il proprio segno distintivo.​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

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