LA PERSONA OFFESA DAL REATO NON PUÒ IMPUGNARE LA SENTENZA AGLI EFFETTI PENALI, MA PUÒ CHIEDERE AL PUBBLICO MINISTERO DI FARLO EX ART. 572 C.P.P.
di Daniel Fabio Di Pietro
Nel caso in cui nel processo penale l’imputato viene assolto in tutto o in parte dai reati a lui ascritti, la vittima del reato potrebbe avere a vario titolo l’interesse a vedere impugnata la decisione del Giudice.
La prima distinzione che occorre operare è tra persona offesa dal reato e parte civile nel processo penale: si definisce persona offesa a norma dell’art. 90 c.p. la cd. vittima del reato, ossia la persona detentrice diretta del bene giuridico leso e tutelato dalla norma incriminatrice. Quando la persona offesa decide di partecipare attivamente al processo, per ottenere il ristoro economico dei danni subiti, alla prima udienza disponibile si costituisce parte civile nel processo penale. Come suggerisce il termine stesso, la pretesa processuale principale spettante a tale parte è di natura civile e consiste, accertata la responsabilità penale dell’imputato, nel risarcimento dei danni da essa derivanti.
Anche la persona offesa non costituitasi parte civile può avere un ruolo di intervento nel corso del dibattimento, ma solo marginale, senza poter avanzare richieste particolari.
All’esito del processo penale, la sentenza può predisporre statuizioni di carattere strettamente penale (come la condanna o l’assoluzione) ma anche di carattere civile (come la condanna al risarcimento dei danni subiti e la loro quantificazione).
La parte civile costituita nel processo penale avrà in questo caso la legittimazione per impugnare le statuizioni civili della sentenza, come concesso a norma del codice di rito, tuttavia non potrà invece impugnare le decisioni di carattere penale, per chiedere ad esempio il riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato assolto.
A maggior ragione, questo vale per la persona offesa non costituitasi nel processo, che non potrà nemmeno impugnare le statuizioni di carattere civile.
Questo perché l’unico titolare dell’azione penale, come previsto dallo stesso dettato Costituzionale, è il Pubblico Ministero.
Tuttavia, dato l’interesse fattuale indubbio della vittima del reato a vedere impugnata una sentenza che manda assolto l’imputato, il codice di procedura penale prevede uno specifico rimedio alla problematica, disposto dall’art. 572 c.p.p.: la richiesta della persona offesa, della parte civile o degli enti e associazioni intervenuti ex artt. 93 e 94 c.p.p. al Pubblico Ministero.
Alla luce di tale norma, le persone citate hanno il diritto di presentare istanza motivata affinché il Pubblico Ministero proponga impugnazione a ogni effetto penale avverso la sentenza.
Non solo: ai sensi del comma 2, il Pubblico Ministero, qualora non intenda proporre impugnazione, dovrà provvedere con decreto motivato da notificare al richiedente.
Alla luce della più che prevalente giurisprudenza e nel rispetto delle regole generali sulle impugnazioni penali, peraltro, il Pubblico Ministero, nell’impugnare la Sentenza, non potrà limitarsi alla riproposizione testuale delle motivazioni presentate nell’istanza della persona offesa, dovrà invece proporre i propri motivi, pur aderenti a quelli della persona offesa, purché non meramente copiati e riportati.
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