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Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: la Corte Costituzionale riscrive le regole del gioco


Con la sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026, la Corte Costituzionale è intervenuta sull'art. 187 del Codice della Strada, stabilendo che il reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è costituzionalmente legittimo solo a condizione che venga interpretato in modo restrittivo: l'automobilista può essere sanzionato penalmente soltanto se, al momento della guida, la sostanza era ancora presente nel suo organismo in quantità tale da risultare concretamente idonea ad alterare le sue capacità psico-fisiche e a creare un pericolo per la circolazione stradale.

Per comprendere la portata della pronuncia occorre fare un passo indietro. Fino al 2024, l'art. 187 del Codice della Strada puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti: era quindi necessario dimostrare non solo che la sostanza fosse stata assunta, ma anche che al momento della guida essa avesse prodotto un effettivo stato di alterazione del conducente. La riforma introdotta dalla legge n. 177 del 2024 ha eliminato il riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica", semplificando la fattispecie penale nella guida svolta semplicemente "dopo aver assunto" stupefacenti. Scopo dichiarato del legislatore era superare le difficoltà pratiche legate alla prova dell'alterazione, che in molti casi rendevano di fatto impossibile condannare conducenti pericolosi.

La modifica ha però aperto una questione delicata. Interpretata alla lettera, la nuova norma sembrava consentire di punire chiunque avesse assunto droghe in qualsiasi momento anteriore alla guida: anche giorni, settimane o mesi prima, quando cioè qualsiasi effetto della sostanza fosse ormai del tutto svanito. Tre giudici di merito — dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone — hanno sollevato dubbi di costituzionalità, sostenendo che una simile formulazione avrebbe portato a risultati irragionevoli e sproporzionati, punendo condotte del tutto innocue per la sicurezza stradale e colpendo in sostanza il semplice "essere stati consumatori" di droghe piuttosto che un fatto concretamente pericoloso.

La Corte Costituzionale non ha dichiarato la norma illegittima, ma ha compiuto un'operazione altrettanto significativa: ha imposto un'interpretazione restrittiva che, di fatto, fissa nuovi e più precisi confini al reato. Secondo la Corte, il precetto costituzionale di offensività — che impone al legislatore di punire solo fatti concretamente pericolosi per un bene giuridico — e il principio di proporzionalità impongono di circoscrivere la rilevanza penale ai soli casi in cui la guida sia avvenuta in un lasso di tempo in cui si possa ragionevolmente presumere che la sostanza stesse ancora producendo effetti sull'organismo del conducente.

Concretamente, questo significa che per condannare un automobilista ai sensi dell'art. 187 C.d.S. non basterà più la semplice positività a un test antidroga. Sarà invece necessario dimostrare che, in un momento cronologicamente prossimo alla guida, nei liquidi corporei del conducente fosse presente la sostanza in quantità e qualità tali da risultare, sulla base delle conoscenze scientifiche, generalmente idonee a determinare un'alterazione psico-fisica in un assuntore medio. In altri termini, una positività a un test che può rilevare tracce di stupefacenti anche settimane dopo l'assunzione non è, di per sé, sufficiente: occorrerà un accertamento più mirato capace di circoscrivere l'assunzione a un arco temporale definito e prossimo alla guida.

È importante sottolineare ciò che la sentenza non ha ripristinato l'obbligo di provare che il conducente si trovasse in uno stato di effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Questo requisito rimane eliminato dalla riforma del 2024. La differenza rispetto al passato è dunque sottile ma rilevante: non è più necessario dimostrare che la sostanza abbia realmente alterato quel conducente in quel momento, ma occorre comunque dimostrare che la quantità riscontrata fosse di per sé idonea a provocare un'alterazione in un soggetto medio. Si passa, in sostanza, da una prova individuale a una prova statistica e scientifica.

Per chi si trova coinvolto in un procedimento penale per guida sotto l'effetto di stupefacenti, la sentenza apre spazi difensivi concreti. Se l'accusa si basa esclusivamente sulla positività alle urine, senza ulteriori accertamenti ematici o sulla saliva in grado di collocare temporalmente l'assunzione, la condanna appare oggi difficilmente sostenibile alla luce dei principi affermati dalla Corte. Analogamente, chi assume farmaci che contengono sostanze classificate come psicotrope per ragioni terapeutiche — come alcuni antidolorifici oppioidi o ansiolitici — dovrà vedere valutata concretamente la quantità riscontrata nelle matrici biologiche più significative, non potendosi presumere automaticamente la sua pericolosità alla guida dalla sola positività al test.

La sentenza n. 10 del 2026 rappresenta un importante punto di equilibrio tra due esigenze che spesso si trovano in tensione: la tutela della sicurezza stradale, che impone di punire chi si mette al volante in condizioni compromesse, e il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale, che vietano di colpire condotte prive di reale pericolosità. Il messaggio della Corte è chiaro: la prova del reato non può ridursi a una traccia biologica, ma deve ancorare la responsabilità penale a un fatto concretamente pericoloso per tutti gli utenti della strada.

 
 
 

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