La copertina di un libro è opera dell’ingegno: il Tribunale di Milano fissa un principio storicoo
- Gaspare Emmanuele Trizzino

- 14 minuti fa
- Tempo di lettura: 4 min
l Tribunale di Milano riconosce che l’identità visiva di un’opera editoriale — dalla grafica di copertina alla scelta del titolo — è un asset creativo meritevole di protezione piena contro chi ne approfitti sistematicamente senza compenso né autorizzazione.

Con un’ordinanza pronunciata in sede di reclamo dalla XIV Sezione Civile Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano, il Collegio – presieduto dalla Presidente di Sezione Dr.ssa Silvia Giani con i Giudici Dr. Edmondo Tota (Relatore) e Dr.ssa Idamaria Chieffo – ha accolto integralmente le domande cautelari avanzate nell’interesse di un nostro cliente, una casa editrice indipendente che negli ultimi anni si è affermata con crescente autorevolezza nel panorama italiano, costruendo un catalogo di grande successo commerciale, ribaltando il provvedimento di primo grado e disponendo l’immediata inibitoria nei confronti di un concorrente.
Al centro della controversia vi era una condotta reiterata e sistematica: la sostanziale riproduzione, da parte di un’altra casa editrice, degli elementi esteriori — copertine, titoli, palette cromatica, layout e fascette promozionali — che il nostro cliente aveva elaborato con investimento creativo autonomo per le proprie pubblicazioni di narrativa contemporanea.
I principi giuridici affermati dal Collegio
La pronuncia è di straordinario interesse perché affronta — e risolve in modo netto — alcune delle questioni più delicate del diritto della proprietà intellettuale applicato all’editoria. Ne riassumiamo i passaggi fondamentali.
1. Tutela dell’identità visiva editoriale. Il complesso degli elementi che compone l’immagine di un libro — titolo, grafica, colori, claims — possiede carattere distintivo autonomo tutelabile contro l’imitazione servile, indipendentemente dalla titolarità dei singoli elementi grafici.
2. Valutazione globale e sintetica. Il giudizio di confondibilità va compiuto in modo globale, con riferimento all’impressione complessiva che il consumatore medio ricava dalla percezione mnemonica del prodotto, non attraverso l’analisi atomistica dei singoli componenti.
3. Concorrenza tra licenziatari su mercati diversi. Due editori che detengono licenze sulle medesime opere per lingue diverse si trovano in rapporto di concorrenza effettiva, almeno per il segmento di consumatori bilingui presenti a livello mondiale.
4. Irrilevanza delle autorizzazioni dei licenzianti. L’autorizzazione rilasciata dagli editori originali all’imitatore non vale a sanare l’illecito, perché essi non dispongono delle copertine e dei titoli creati dal sub-editore che li ha elaborati autonomamente.
5. Concorrenza parassitaria e disincentivo all’innovazione. La reiterazione sistematica dell’imitazione nel tempo integra concorrenza sleale parassitaria: essa è illecita perché, se tollerata, scoraggerebbe l’imprenditore innovatore dall’investire in nuovi progetti creativi.
6. Giurisdizione e legge italiana anche per atti commessi all’estero. Quando entrambe le parti sono soggetti di diritto italiano, il giudice italiano è competente e si applica la legge italiana anche se le condotte illecite si manifestano su mercati stranieri.
Il significato della pronuncia per il settore editoriale
Nel panorama editoriale contemporaneo, l’identità visiva di un libro costituisce un vettore di comunicazione fondamentale: il lettore riconosce uno stile, un posizionamento, una promessa di qualità attraverso la copertina ancora prima di aprire il volume. Investire in una grafica originale, in un titolo evocativo che vada al di là della mera traduzione, in un sistema di comunicazione visiva coerente, è parte integrante del progetto editoriale e dell’identità di ogni casa editrice.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto che questo investimento merita tutela piena. Chi copia l’immagine di un prodotto editoriale di successo — anche declinandola in un’altra lingua per un altro mercato — si appropria del lavoro altrui e si avvantaggia parassitariamente della reputazione e degli sforzi del concorrente. La diversità linguistica non neutralizza la confondibilità: in un mercato globalizzato e digitale, i lettori attraversano i confini linguistici e le opere circolano su piattaforme internazionali.
L’ordinanza stabilisce inoltre un criterio pratico di grande utilità: la stessa condotta imitativa ripetuta costituisce la prova più eloquente del carattere distintivo e del valore commerciale delle forme imitate. Chi decide di copiare, in sostanza, ammette implicitamente di voler sfruttare un patrimonio creativo che non gli appartiene.
Il ruolo dello Studio
Questo risultato corona un percorso difensivo complesso e tecnicamente impegnativo. Dopo la sconfitta in primo grado — dove il giudice aveva escluso sia la tutelabilità autoriale delle copertine sia la sussistenza di concorrenza sleale — lo Studio ha costruito una strategia di reclamo fondata su un’analisi sistematica e documentata della condotta imitativa, sulla ricostruzione del mercato di riferimento mondiale e sulla valorizzazione della natura parassitaria della strategia avversaria.
La vittoria piena in sede collegiale — con inibitoria immediata, penale per ogni violazione e condanna alle spese di entrambi i gradi — dimostra la vocazione dello Studio a tutelare con efficacia i diritti di imprenditori creativi che costruiscono valore con il proprio lavoro.
Siamo particolarmente orgogliosi di aver difeso una realtà editoriale indipendente che, con coraggio e visione, ha saputo affermarsi con progetti di grande successo in un mercato competitivo e in rapida trasformazione.
I provvedimenti disposti dal Tribunale
Il Collegio ha disposto: l’inibitoria immediata alla produzione, vendita e distribuzione dei volumi contestati con le forme copiate; il divieto di reiterare la condotta di concorrenza sleale; una penale di € 500,00 per ogni singolo volume che venisse venduto in violazione del comando cautelare; la condanna alle spese legali di entrambi i gradi del procedimento a carico del concorrente soccombente.
L’entità della penale — commisurata al valore unitario dei prodotti in gioco e costruita per dissuadere qualsiasi tentazione di inottemperanza — riflette la piena comprensione da parte del Tribunale della gravità e della sistematicità delle condotte accertate.




Commenti