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Immagine del redattoreFederico Triulzi

L’esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova in uno stato estero

Aggiornamento: 28 giu 2022



L’affidamento in prova, previsto dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, è una delle modalità alternative con la quali, in presenza di determinati presupposti, il condannato può espiare la pena detentiva fuori dall'istituto carcerario.

La ragione di tale istituto risiede nell’opportunità di concedere a chi abbia intrapreso, nel lasso di tempo tra la commissione del reato e l’esecuzione della pena, un percorso di vita regolare e risocializzante, di non interrompere, con la carcerazione, tale percorso e di non vanificare il lavoro positivo svolto.

Con pronunce anche recenti (l’ultima delle quali la n.1342/2020) la Corte di Cassazione ha sempre confermato l’orientamento consolidato secondo il quale l’affidamento in prova poteva svolgersi solamente sul territorio nazionale sotto la supervisione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (il cd. U.E.P.E.) che mantiene competenza esclusiva sul controllo dell’affidato, non può esercitare la propria attività di controllo all’estero né demandarla agli uffici consolari.

Con sentenze di poco successive a quella sopra citata (e precisamente con le sentenze 16942/2020 e 20977/2020[1]), tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento prendendo spunto dalla decisione quadro del Consiglio Europeo del 27.11.2008 (a cui è stata data attuazione nel territorio nazionale con il D.L. 28/2016) sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà.

Secondo tale ultimo ,e più recente, orientamento, quindi, l’affidamento in prova può essere eseguito anche all’estero sotto la sorveglianza del paese UE presso cui risiede il soggetto condannato in Italia, che ha così la possibilità di espiare la pena inflitta mantenendo i legami famigliari, linguistici e culturali nell’ottica del miglior reinserimento sociale.

In tale ottica, sull’interessato a richiedere l’affidamento in prova in uno stato estero incombe un onere documentale più incisivo rispetto a chi intendere chiedere la misura in Italia in quanto, non potendo avvantaggiarsi dei poteri di istruttoria del Tribunale di Sorveglianza, dovrà allegare prova documentale -opportunamente tradotta ove occorresse- del domicilio, dei rapporti famigliari , dell’assenza di condanne e dell’esistenza di un rapporto di lavoro.

Ad oggi, a quanto risulta, i casi di concessione dell’affidamento in prova in prova all’estero sono ancora molto pochi (risulta una pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 2021 e una del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 2022) anche in considerazione di una non sempre adeguata preparazione alle novità operative che una tale facoltà necessariamente comporta.

La linea è tuttavia tracciata e spetta ora agli operatori del diritto dare un concreto respiro europeo alle misure alternative alla detenzione.







[1] Con tali decisioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato la natura e la ratio sottesa agli istituti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 38/2016, come l’affidamento in prova, decretando la certa assimilabilità di tali strumenti a quelle sanzioni sostitutive previste dalla decisione comunitaria. Infatti, come spiegato dai Giudici di legittimità con la citata Sentenza n. 20977/20, pur se il dato letterario “sanzioni sostitutive” richiama ad uno specifico istituto penalistico ben differente da quello delle misure alternative alla detenzione, la definizione fornita a tale rubrica dalla decisione quadro è quella di “una sanzione, diversa da quella detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni”. E tale definizione ben comprende anche le misure alternative alla detenzione come l’affidamento in prova al servizio sociale, anche alla luce della piena compatibilità con tale misura degli obblighi e prescrizioni sanciti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2016.

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