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Immagine del redattoreStudio Legale Trizzino Triulzi

Il reato di false dichiarazioni sull'identità o sullo stato


L’art. 496 c.p. sanziona chiunque, interrogato sull’identità, sullo stato o sulle qualità afferenti alla propria o all’altrui persona, renda false dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni o del servizio.

Integra la condotta delittuosa prevista da tale articolo anche chi, in sede di esame, renda mendaci dichiarazioni a un Giudice o a un Pubblico Ministero.

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha precisato che è penalmente perseguibile anche la condotta di chi, volutamente, renda una dichiarazione incompleta, tale da far travisare la reale situazione e indurre gli uditori in errore.

Il bene della fede pubblica, tutelato dalla norma di cui all’art. 496 c.p., implica che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini della verifica dell’offensività della condotta, sia da commisurarsi non solo alla finalità di identificazione, bensì anche in relazione a ulteriori finalità, di interesse, oltre che per il Pubblico Ufficiale richiedente, anche per ulteriori destinatari della dichiarazione medesima.

Approfondendo il tema, la Giurisprudenza di Legittimità ha stabilito che le false dichiarazioni previste dall'art. 496 c.p. integrano un delitto a consumazione istantanea, cosicché il reato si perfeziona nel momento stesso in cui le dichiarazioni vengono rese al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale successiva ritrattazione. In altre parole, non si dovrà attendere il termine dell'esame del testimone per valutare la falsità della dichiarazione, ma il reato viene integrato nel momento esatto in cui il testimone renda le dichiarazioni mendaci.

La Corte ha proseguito che, ai fini della sussistenza del reato in esame, non è necessario il dolo specifico dell’autore della falsità, non essendo rilevante il fine perseguito da quest’ultimo, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa.

I Giudici di Legittimità, poi, hanno identificato il discrimine tra il reato di cui all’art. 496 c.p. e il differente reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale, di cui all’art. 495 c.p., nella non spontaneità o meno dell’affermazione resa, nel senso che l'espressione utilizzata nel dettato dell’art. 496 c.p., "interrogato", significa che la falsità deve costituire una risposta a una richiesta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Al contrario, la condotta sanzionata dall’art. 495 c.p. richiede che la dichiarazione sia spontanea.

Inoltre, per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 c.p., si deve intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l'Autorità interrogante, risultando integrante le qualità personali anche il titolo di studio dichiarato. Più recentemente è stato ribadito che nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495 c.p., comma 1, rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.

Virginia Solazzo

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