
La tutela del marchio è un aspetto fondamentale per le imprese, poiché ne garantisce l’identità, la riconoscibilità e il valore competitivo sul mercato. Tuttavia, il diritto esclusivo del titolare del marchio non è assoluto: in alcuni casi, infatti, è possibile utilizzare lecitamente un marchio altrui.
Un esempio concreto è quello dei produttori di pezzi di ricambio e accessori compatibili con i prodotti originari, che devono poter indicare la destinazione dei loro prodotti senza incorrere in contestazioni.
Il Codice della proprietà industriale all’art. 21 e la Direttiva (UE) 2015/2436 all’art. 14 stabiliscono che il titolare del marchio non può vietare l’uso del proprio segno quando è necessario per identificare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, a patto che l’uso sia conforme al principio di correttezza professionale e non generi confusione.
Immaginiamo un’azienda che produce cartucce per stampanti compatibili con il marchio “XYZ”, noto produttore di stampanti e dispositivi per ufficio. L’azienda deve comunicare ai consumatori che le sue cartucce sono adatte per le stampanti “XYZ”. Se sulla confezione scrive “cartuccia compatibile con stampanti XYZ modelli X e Y”, sta fornendo un’informazione legittima, utile al consumatore e conforme a normativa. Tuttavia, se sulla scatola inserisce il logo “XYZ” o utilizza segni che imitano gli elementi grafici del marchio, il rischio di confusione diventa concreto: il consumatore potrebbe credere di acquistare una cartuccia originale “XYZ”, anziché un prodotto compatibile.
Un caso simile è stato recentemente affrontato proprio dalla Corte di Giustizia dell’UE nel caso Audi con la sentenza sulla causa C-334/22. La questione riguardava un’azienda che produceva griglie per radiatori con un simbolo sagomato in modo da ricordare il marchio Audi, richiamando in modo evidente l’estetica della griglia originale con i celebri anelli intrecciati. La Corte ha stabilito che questo tipo di utilizzo non rientra tra le eccezioni di uso lecito del marchio altrui previste dalla legge, perché non si limita a descrivere la compatibilità del pezzo, ma riproduce un elemento distintivo del marchio, inducendo il consumatore a credere di acquistare un prodotto autentico.
Questa distinzione è fondamentale. È legittimo che un terzo utilizzi un marchio registrato altrui nella propria attività economica, purché l’uso abbia una funzione esclusivamente descrittiva, “referenziale” e non distintiva. Un produttore di pezzi di ricambio o accessori compatibili deve quindi prestare particolare attenzione, evitando qualsiasi elemento che possa creare confusione. Rispettare questa linea sottile è essenziale per evitare contestazioni e operare sul mercato nel pieno rispetto della normativa vigente.
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