Con il D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” si sanzionano i cd. reati tributari, ossia le violazioni delle norme fiscali che assumono rilevanza in ambito penale.
La Cassazione si è recentemente pronunciata in merito all’applicazione ai reati tributari del procedimento speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, volgarmente indicata con la denominazione di patteggiamento, prevista dall’art. 444 c.p.p..
Tale procedimento speciale, alternativo al rito ordinario, consente all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura circa la natura e la quantificazione della pena da scontare.
Come ricordato dalla Suprema Corte, il D. Lgs. n. 74 del 2000 all’art. 13 bis prevede, quale condizione di ammissibilità del patteggiamento nei reati tributari, non una mera "restituzione del profitto" illecitamente conseguito (per profitto si intende un qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dal reato), ma il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché il ravvedimento operoso dell’imputato (trattasi di un istituto di carattere generale che consente all’imputato di sanare la propria posizione, ad esempio, dichiarando redditi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente o, ancora, assolvendo ad altri adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati in precedenza).
La Cassazione ha ritenuto che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (sanzionata all’art. 8 del D. Lgs. 74 del 2000) generi l'obbligo del pagamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura; pertanto, per poter accedere al procedimento speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti in tale ipotesi, si deve interamente versare la predetta imposta.
Virginia Solazzo
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