L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dagli articoli da 74 a 145 del D.P.R. n. 115/2022, garantisce il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Costituzione consentendo ai soggetti non abbienti -cittadini, stranieri e apolidi presenti sul territorio dello Stato- di poter agire o resistere in giudizio, a spese dello Stato, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario, negli affari di volontaria giurisdizione e nel giudizio penale.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, volgarmente indicato anche gratuito patrocinio, si deve essere titolari di un reddito imponibile inferiore ad un certo importo, attualmente indicato in euro 11.746, 68.
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per quel che concerne il reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Legge indica che:
1. si tiene conto anche dei redditi che per Legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
2. qualora l’interessato conviva con il coniuge o con altri famigliari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia. Tuttavia, in tal caso, i limiti di reddito per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
La Legge prevede delle deroghe alle regole appena esposte, in particolare:
1. si tiene conto del solo reddito personale dell’istante qualora l’oggetto della causa per la quale si chiede di essere ammessi al gratuito patrocinio coincida con i diritti della personalità, ovvero si richieda l’ammissione in processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi;
2. le persone offese da alcuni reati, tassativamente previsti, possono accedere al gratuito patrocinio a prescindere dalla loro effettiva situazione reddituale.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa nei casi in cui il richiedente abbia riportato condanne passate in giudicato per i reati di evasione di imposte, di associazione di stampo mafioso o di traffico di tabacchi e stupefacenti. Inoltre, non può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato colui che è assistito da più di un difensore.
L’istanza di ammissione, corredata a pena di inammissibilità da alcuni documenti, deve essere presentata esclusivamente dal richiedente o dal difensore alla cancelleria del Giudice innanzi al quale pende il procedimento.
In caso di falsità o omissione nelle dichiarazioni, è prevista la sanzione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
Entro dieci giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il Giudice verifica l’ammissibilità della stessa e assume una determinazione. Al riguardo, alternativamente, il Giudice può:
1. dichiarare l’istanza inammissibile;
2. accoglierla;
3. respingerla.
In caso di accoglimento, l’interessato può nominare un difensore iscritto negli appositi elenchi e, nei casi previsti dalla Legge, nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
In caso di rigetto, il richiedente può, entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, presentare ricorso. In caso di ulteriore rigetto, l’interessato può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Comments