Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile: l’art. 634-bis c.p. e le tutele per il domicilio
- Federico Triulzi
- 4 giorni fa
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Dal 12 aprile 2025 è in vigore l’art. 634-bis del codice penale, norma introdotta per rafforzare la tutela del domicilio contro il fenomeno crescente delle occupazioni abusive. La disposizione si inserisce nel contesto di un più ampio intervento legislativo in materia di sicurezza urbana e difesa della proprietà privata, colmando un vuoto normativo che aveva fino ad ora reso difficile reagire penalmente a determinate condotte lesive.
Il nuovo articolo punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze, oppure impedisca il rientro del legittimo titolare. Alla stessa pena soggiace chi si appropria dell’immobile con artifizi o raggiri, nonché chi lo cede ad altri. Anche chi, pur non partecipando direttamente all’occupazione, coopera nella condotta illecita o riceve/corrisponde denaro per l’occupazione, risponde penalmente a titolo di dolo generico. Una clausola premiale è prevista per chi collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio: in tal caso, l’autore del reato non è punibile.
Elementi costitutivi essenziali del reato sono quindi la condotta di occupazione, appropriazione o cooperazione, l’assenza di un titolo legittimo, e l’impiego di violenza o minaccia. Quest’ultima clausola merita un approfondimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la violenza non deve necessariamente consistere in un’aggressione fisica diretta, ma può manifestarsi anche attraverso condotte che limitano la libertà di determinazione della vittima, come l’ostruzione dell’accesso a un edificio o la sostituzione di una serratura. Analogamente, la minaccia rilevante è quella che prospetta un male ingiusto e futuro, anche in forma implicita o indiretta, purché idonea a determinare un effetto coercitivo sulla vittima. Questo ampliamento interpretativo consente di ricomprendere nella nuova fattispecie una vasta gamma di comportamenti, anche non violenti in senso stretto, ma comunque idonei a coartare la volontà del soggetto passivo.
Prima dell’introduzione dell’art. 634-bis, la risposta penale a situazioni simili era affidata a figure generiche, come l’invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.), che però non tutelavano adeguatamente il diritto al domicilio, specie in caso di occupazioni senza effrazione o in assenza di manifestazioni evidenti di violenza. Inoltre, tali norme non prevedevano misure tempestive ed efficaci per la restituzione dell’immobile al legittimo possessore.
Proprio in questa direzione si inserisce la modifica apportata al codice di procedura penale con l’introduzione dell’art. 321-bis, che prevede una procedura d’urgenza per il rilascio immediato dell’immobile abusivamente occupato. Tale meccanismo consente all’autorità giudiziaria di disporre misure cautelari reali in tempi rapidi, accelerando il percorso di reintegrazione nel possesso e offrendo uno strumento concreto ed efficace a tutela del danneggiato.
In conclusione, l’art. 634-bis rappresenta un rilevante passo avanti nel sistema di tutela del domicilio, offrendo strumenti sia repressivi che preventivi più adeguati alla complessità delle moderne forme di lesione del diritto di abitazione. Con l’aggiunta dell’art. 321-bis c.p.p., si realizza un intervento normativo completo, volto non solo a sanzionare le condotte illecite, ma anche a garantire in tempi rapidi la piena tutela dei diritti lesi. L’equilibrio tra repressione penale e garanzia del diritto alla casa trova così una nuova sintesi, più vicina alle esigenze concrete dei cittadini.
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