La risposta alla domanda è “teoricamente” no, ma nella prassi potrebbe accadere che ci si debba difendere per vantare le proprie ragioni.
L’erede che accetta con beneficio d’inventario, infatti, ai sensi dell’art. 490, comma 2, n. 2), c.c., è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (“intra vires”) e con i soli beni ereditari (“cum viribus hereditatis”).
Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, comma I, c.c., con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (art. 470, comma I, c.c.), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, dunque, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere “ultra vires hereditatis”, ossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (ex multis Cass. 2 marzo 1987 n. 2198, Cass. 22 dicembre 2020 n. 29252).
Il beneficio d’inventario, quindi, limita la responsabilità dell’erede non solo al valore, ma anche ai beni a lui pervenuti, assoggettando essi e, pertanto, non quelli personali, all’esecuzione forzata.
La peculiare responsabilità “intra vires” e “cum viribus” dell’erede beneficiato per i debiti ereditari costituisce una qualità del relativo rapporto che assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata e ancor prima che venga a instaurarsi la fase dell’esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede. In questo ambito, quando si parla di «beni propri» dell’erede, sottratti alla responsabilità patrimoniale per i debiti ereditari e per i legati, bisogna intendere i beni diversi da quelli a lui provenienti dalla successione ex artt. 497, comma I, c.c e 512, comma III, c.c. (Cass. 18 maggio 1993 n. 5641, Cass. 9 aprile 2015 n. 7090, Cass. 29 dicembre 2016 n. 27394, Cass. 22 dicembre 2020, n. 29252).
Quanto sin qui esposto, tuttavia, non significa che l’erede che abbia accettato con beneficio di inventario sia salvo da eventuali azioni esecutive intraprese dai creditori del de cuius nei suoi confronti volte al recupero forzoso dei propri crediti.
Infatti, seppur teoricamente i creditori del de cuius non possano aggredire i beni propri o personali dell’erede che abbia accettato con beneficio di inventario, non è detto che gli stessi non ci provino.
Se ciò dovesse accadere, ad esempio, se l’erede beneficiato dovesse vedersi notificare un atto di precetto e/o dovesse subire un pignoramento dei propri beni personali da parte del creditore del de cuius, il medesimo, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio, dovrà opporsi all’esecuzione.
Con l’opposizione all’esecuzione, difatti, l’erede beneficiato potrà dimostrare al Giudice che il creditore non ha diritto di aggredire i suoi beni personali, bensì solo quelli ereditari e nei limiti del valore dei medesimi.
In conclusione, quindi, seppur vero è che i creditori del defunto possono soddisfarsi solo sui beni ereditari e nel limite del valore degli stessi, non è certo che l’erede beneficiato sia totalmente indenne da un procedimento esecutivo attivato nei suoi confronti.
Gaspare Emmanuele Trizzino
Silvia Magnani
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