
L’articolo 375 del Codice della Crisi ha introdotto un nuovo comma 2° all’art. 2086 del Codice Civile con il quale si prevede l’obbligo per l’imprenditore, in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Può la compliance 231 fornire supporto alla costruzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, previsti dalla novella del codice della crisi?
Se io, imprenditore, mi sono dotato di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01, posso ritenere assolto il dovere che viene imposto dall’art. 2086 CC., oppure devo approntare un nuovo e ulteriore assetto organizzativo finalizzato alla prevenzione della crisi?
In prima battuta la risposta è negativa: il modello organizzativo e l’assetto organizzativo assolvono due funzioni diverse e differenti: uno previene la commissione di reati, l’altro intercetta i segnali di crisi.
Se però le funzioni sono differenti, sotto molti aspetti posso essere sovrapponibili.
La stesura e l’effettiva attuazione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01, un’attività di vigilanza effettiva e concreta, la costruzione di procedure e solidi legami funzionali tra le vari funzioni sociali (governance, organi di controllo e vigilanza), consentono, infatti, di creare un ambiente organizzato in grado, non solo, di prevenire la commissione dei reati presupposto ma anche di incidere sul controllo della gestione e la prevenzione della crisi.
Il modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 può, quindi, costituire il punto di partenza per realizzare un sistema organizzativo nel quale gestione e controlli risultano sempre più integrati e interconnessi anche in chiave di prevenzione della crisi.
Sotto molti aspetti è quindi sufficiente potenziare il modello 231 e “ritararlo” in modo da intercettare non solo le avvisaglie del reato ma anche le avvisaglie di una crisi: le prescrizioni e le disposizioni del Modello Organizzativo, elaborate alla luce non solo delle linee guida ma anche dei numerosi interventi che ne hanno cristallizzato il contenuto, forniscono risposte organizzative puntuali, utili anche per assolvere alle disposizioni di cui al co. 2 dell’art. 2086 c.c. ampliando, e sotto certi aspetti “anticipando”, la soglia di attenzione del modello, al fine di intercettare fatti di gestione che possono essere precursori di situazioni di squilibrio economico finanziario.
La percezione delle difficoltà dell’impresa può, quindi, diventare un obbiettivo comune anche in chiave di prevenzione della commissione dei reati: se l’impresa è in difficoltà, non vede soluzioni praticabili o non ha gli strumenti organizzativi per fronteggiare la crisi, può essere tentata a cercare scorciatoie, risparmi o altre soluzioni illecite, esponendosi, così, al rischio di responsabilità amministrativa.
Il perimetro di controllo del modello organizzativo può essere, pertanto, ampliato alla ricerca e al monitoraggio anche di quelle situazioni di crisi aziendale o di pre-crisi che possono rappresentare un potenziale terreno fertile per la commissione dei reati presupposti. Anticipando il raggio d’azione del modello organizzativo si può dunque assicurare all’impresa quello strumento adeguato volto ad intercettare i segnali di crisi richiesto dal comma 2° dell’art. 2086 C.C.
Resta inteso che se per l’azienda l’obbiettivo è solamente quello di adeguarsi formalmente al dettato normativo, gli interventi richiesti dalle norme in esame rappresentano un mero costo, da ridurre possibilmente al minimo indispensabile.
Se, invece, l’obbiettivo è quello di attuare una compliance aziendale positiva e virtuosa, di sfruttare gli strumenti normativi per riorganizzare e migliorare i processi aziendali, di attuare una forma di controllo che aiuti la governance a intervenire tempestivamente in caso di intoppi o problemi, allora l’integrazione tra il modello 231 e gli assetti richiesti dal codice della crisi diventa un’occasione, un investimento per accrescere la competitività e la solidità della società, un’occasione per rendere la legalità un fattore di competitività e una componente imprescindibile del successo dell’azienda.
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