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Decreto sicurezza 2026: cosa cambia per chi manifesta e per chi istiga

11 minuti fa
Tempo di lettura: 6 min

I cortei degenerati in saccheggi e i primi fermi di chi, dai social, avrebbe incitato alla violenza hanno accompagnato l'entrata in vigore, il 23 ottobre, del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. Il provvedimento introduce un nuovo delitto per la violenza di gruppo nelle manifestazioni, punisce più severamente chi la organizza o la istiga, anche online, amplia i poteri preventivi della polizia e interviene sul processo penale minorile. Conviene leggerlo da vicino, separando ciò che il testo dice davvero da ciò che gli viene attribuito nel dibattito pubblico.

Dalla piazza al decreto

Il 17 ottobre i cortei contro il caro vita convocati in diverse città sono sfociati in scontri e saccheggi. Secondo i bilanci diffusi il giorno successivo, gli arresti sono stati 28, tra cui 12 minorenni, i feriti tra le forze dell'ordine 141, e Confcommercio ha stimato danni per almeno 500 mila euro nella sola Milano. Tre giorni dopo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto, che dedica un articolo ai "gravi incidenti" milanesi, con 500 militari in più in città fino al 31 dicembre 2026 (art. 8).

Il primo fine settimana di applicazione, il 24 e 25 ottobre, è stato segnato da un ampio ricorso ai controlli preventivi: le cronache riferiscono, a livello nazionale, di oltre quattromila persone identificate e di circa 370 accompagnate in questura, 110 delle quali minorenni. Alla vigilia dei cortei la Procura di Milano ha disposto il fermo di un giovane ritenuto l'animatore di canali Instagram e Telegram che, secondo l'accusa, diffondevano incitamenti alla violenza e istruzioni per gli scontri; la contestazione riportata dalla stampa è l'istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Si tratta di un'ipotesi accusatoria ancora al vaglio dei giudici, e fino a sentenza definitiva vale la presunzione di non colpevolezza.

Il nuovo reato di violenza organizzata

Il cuore del decreto è il nuovo art. 420-bis c.p. Punisce con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 20.000 euro chi, durante una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche solo occasionalmente, e personalmente usa in modo illegittimo bastoni, mazze o altri oggetti atti a offendere, oppure lancia tali oggetti, razzi, petardi, fuochi d'artificio o spray urticanti. Servono due conseguenze insieme: un pericolo concreto per l'incolumità delle persone e un danno effettivo alle cose. La pena cresce da un terzo alla metà se il responsabile agisce travisato o rende difficile la propria identificazione, oppure se colpisce infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione o beni destinati a funzioni pubbliche; nella stessa misura aumentano le pene per le lesioni eventualmente causate. Una clausola di riserva fa prevalere i reati più gravi, come la devastazione.

Contrariamente a quanto si è letto, la norma non dice nulla in modo espresso sulla "mera presenza" nel gruppo. L'irrilevanza penale di chi si limita a stare nel corteo discende piuttosto dalla struttura del reato, che richiede una condotta violenta compiuta in prima persona. Resta da vedere come i giudici coordineranno il nuovo delitto con le regole generali sul concorso di persone (art. 110 c.p.), che puniscono anche chi agevola o rafforza l'azione altrui.

Il decreto aggiunge aumenti di pena per la devastazione e il saccheggio (art. 419 c.p.) e per l'attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) commessi durante le manifestazioni, e introduce l'art. 635.1 c.p. sul danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone. Nonostante la collocazione in un articolo a sé, la formula usata ("la pena è aumentata") lo avvicina a una circostanza aggravante, con le relative conseguenze sul bilanciamento con le attenuanti.

Chi organizza e chi istiga, anche online

Alla luce delle cronache, la previsione più rilevante è il terzo comma dell'art. 420-bis: chi organizza o promuove la formazione del gruppo, oppure incita o istiga alle condotte violente, anche con strumenti informatici o telematici, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni, ben oltre la pena prevista per chi materialmente lancia gli oggetti. È una figura autonoma, distinta dalla tradizionale istigazione a delinquere dell'art. 414 c.p., che è punita da uno a cinque anni e richiede che l'istigazione sia pubblica.

Si profilano due nodi interpretativi. Il primo è il rapporto con l'art. 115 c.p., secondo cui l'istigazione non accolta di regola non è punibile: la lettera della nuova norma sembra punire l'incitamento in sé, anche se la violenza non si verifica, ma spetterà alla giurisprudenza stabilire se occorra almeno un collegamento con una manifestazione concreta. Il secondo è il confine con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.): in tema di istigazione la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiede da tempo che le parole siano concretamente idonee a provocare reati, e un criterio analogo servirà a distinguere il messaggio violento dal post polemico o dalla semplice condivisione di un appuntamento.

Vale infine, per tutte le nuove incriminazioni e aggravanti, il principio di irretroattività (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.): si applicano solo ai fatti commessi dal 23 ottobre. Le condotte precedenti, comprese quelle legate ai disordini del 17 ottobre, restano soggette alle norme già esistenti, come l'istigazione a delinquere o la devastazione.

Fermo preventivo, divieti e arresti differiti

Sul versante della prevenzione, il decreto estende il cosiddetto fermo preventivo, introdotto all'inizio del 2026 per le sole manifestazioni dall'art. 11-bis del d.l. n. 59/1978. Con il nuovo comma 3-ter, l'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia diventano possibili anche durante operazioni di prevenzione in luoghi con un consistente afflusso di persone, nei confronti di chi, sulla base di circostanze concrete, si ha fondato motivo di ritenere stia per tenere condotte pericolose per la sicurezza. Gli indizi possono consistere nel possesso di oggetti atti a offendere, ma anche in precedenti penali o semplici segnalazioni di polizia degli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, per stupefacenti, per violenza organizzata nelle manifestazioni o per reati in materia di armi. Restano le garanzie già previste: il trattenimento non può superare le dodici ore e va comunicato subito al pubblico ministero, che ordina il rilascio se mancano i presupposti.

Il questore potrà inoltre imporre, con l'avviso orale, il divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi ed eventualmente fasce orarie individuati, per non più di un anno, a chi abbia già subito misure di prevenzione o riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. Il divieto può riguardare anche i minori che hanno compiuto quattordici anni (art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 159/2011).

L'arresto in flagranza differita, che consente di arrestare entro quarantotto ore dal fatto chi risulta autore del reato da video o fotografie, viene esteso a devastazione, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata e danneggiamento di gruppo, e diventa applicabile anche ai minorenni. Per reggere l'urto delle convalide dopo arresti di massa, il decreto consente infine di applicare magistrati ad altri uffici entro ventiquattro ore, senza attendere il parere del consiglio giudiziario (art. 4).

Minori e genitori

Il nuovo periodo aggiunto all'art. 98 c.p. stabilisce che la capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i diciotto anni si presume fino a prova contraria. La presunzione riguarda la maturità del ragazzo, non la sua colpevolezza, che l'accusa deve sempre provare. In coerenza, l'art. 9 del d.P.R. n. 448/1988 non obbliga più pubblico ministero e giudice a raccogliere elementi sulla personalità ai fini dell'imputabilità, ma lo consente soltanto: nella pratica sarà spesso la difesa a dover sollecitare gli accertamenti. Il decreto amplia poi i reati per cui è possibile la custodia cautelare dei minorenni, includendo violenza organizzata e danneggiamento di gruppo (art. 23), e introduce per gli imputati che hanno compiuto sedici anni un'eccezione all'art. 19, comma 2, che i primi commentatori leggono come l'estensione a loro delle presunzioni cautelari previste per gli adulti.

Accanto al piano penale, l'art. 5 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, che sale da 1.000 a 2.000 in caso di reiterazione, per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il figlio, anche non imputabile, partecipa a questi reati o a quelli richiamati dall'art. 10, comma 6-quater, del d.l. n. 14/2017. Il genitore va esente solo se prova di non aver potuto impedire il fatto. Con l'ordinanza il prefetto può anche ingiungere il risarcimento dei danni ai beni pubblici, liquidati sulla base degli atti e contestabili entro quaranta giorni davanti al tribunale; i privati danneggiati possono invece ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, usando l'ordinanza come prova scritta. In caso di reiterazione, il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di progetti di sostegno educativo.

Cosa cambia in pratica

Le norme sono già in vigore, ma il decreto va convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 21 dicembre 2026, e il testo potrà cambiare. Nel frattempo, per chi partecipa a una manifestazione il confine tra presenza pacifica e condotta punibile passa da comportamenti concreti e documentabili: travisarsi, portare oggetti atti a offendere o lanciare petardi espone a conseguenze molto più gravi, anche a distanza di ore grazie alle immagini. Per chi scrive in rete, diffondere inviti alla violenza o istruzioni per gli scontri può oggi integrare un delitto autonomo e severamente punito. Per la difesa, i primi procedimenti si giocheranno sulla prova del ruolo del singolo nel gruppo, sull'idoneità concreta dei messaggi e sulla legittimità dei fermi preventivi fondati su precedenti e segnalazioni. Per le famiglie, infine, la partecipazione di un figlio minorenne ai disordini ha ora un costo economico diretto, che si aggiunge alle conseguenze penali.

D.l. 22 ottobre 2026, n. 190, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile", G.U. Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026.

 
 
 

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