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Omessa dichiarazione e fallimento: chi deve dichiarare e come si prova il fine di evasione. L’obbligo del fallito e la prova del dolo specifico nell’art. 5 d.lgs. 74/2000

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La Corte di cassazione, in una vicenda di omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte della legale rappresentante di una società dichiarata fallita prima della scadenza del termine per adempiere, ha ribadito che il fallimento non fa venir meno l’obbligo dichiarativo per il periodo d’imposta già concluso, ma ha precisato che la condanna per il reato previsto dall’art. 5 d.lgs. 74/2000 non può fondarsi sulla sola consapevolezza di aver omesso la dichiarazione.

Sul primo aspetto la Corte richiama un orientamento consolidato. L’obbligo di dichiarare sorge in capo a chi gestisce l’impresa nel momento in cui si chiude il periodo d’imposta, perché è quel soggetto a disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la dichiarazione. Ne deriva una ripartizione precisa: al fallito spettano le dichiarazioni relative ai periodi anteriori al fallimento, anche quando il termine per presentarle scade dopo l’apertura della procedura; al curatore quelle dei periodi successivi, compreso quello nel corso del quale il fallimento è stato dichiarato. Il periodo d’imposta, osserva la Corte, non va confuso con il termine per la presentazione della dichiarazione, e la perdita dei poteri gestori o la consegna delle scritture al curatore non bastano a escludere l’obbligo.

Il chiarimento più rilevante riguarda però l’elemento soggettivo. L’omessa dichiarazione è un reato a dolo specifico: occorre anzitutto il dolo generico, cioè la volontà di non presentare la dichiarazione sapendo che l’imposta evasa supera la soglia di cinquantamila euro, e a esso deve aggiungersi, senza confondersi con esso, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Questo fine non deve necessariamente essere raggiunto né essere l’unico scopo perseguito, ma deve essere dimostrato. La Corte conferma che la prova può ricavarsi dall’entità del superamento della soglia unita alla piena consapevolezza dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale, ma richiede al giudice un vaglio rigoroso, così da non ridurre il fine evasivo alla semplice coscienza dell’obbligo violato e dell’importo non dichiarato. Richiama inoltre il principio secondo cui, nei confronti dell’amministratore di diritto privo di effettiva gestione, la sola omissione non basta e servono elementi ulteriori.

Nel caso esaminato i giudici di merito avevano desunto il fine di evasione dal fatto che l’imputata conoscesse l’ammontare rilevante del debito, già emerso da una comunicazione da lei stessa trasmessa, e avesse comunque omesso la dichiarazione. Per la Cassazione questo ragionamento è manifestamente illogico, perché fa discendere il dolo specifico dalla sola volontarietà dell’omissione senza spiegare a quale scopo fosse diretta la condotta.

Sul piano pratico la pronuncia offre due indicazioni. Chi amministra una società alla chiusura del periodo d’imposta resta tenuto a dichiarare anche se il fallimento sopraggiunge prima della scadenza. Allo stesso tempo, dimostrare che l’imputato sapeva di dover dichiarare e conosceva l’importo dovuto non è sufficiente: il giudice deve indicare gli elementi concreti da cui ricava che l’omissione era orientata all’evasione, e la tenuta della motivazione su questo punto diventa decisiva tanto per l’accusa quanto per la difesa.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 33567, udienza 18 giugno 2026, depositata 15 settembre 2026.

 
 
 

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