Superbonus e truffa aggravata: il principio delle Sezioni Unite

Un'impresa presenta all'Agenzia delle Entrate fatture per lavori mai eseguiti e false attestazioni sul loro completamento, ottiene un credito d'imposta Superbonus e lo cede a terzi. Il giudice dispone il sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma pari al credito; il Tribunale del riesame lo annulla, ritenendo che, finché il credito non viene incassato o compensato, lo Stato non abbia perso nulla e la truffa sia soltanto tentata. Dietro questa vicenda cautelare ci sono due domande che da anni dividevano la Cassazione: quale reato commette chi crea un credito fittizio, e quando quel reato può dirsi compiuto.
Sulla prima, un orientamento ravvisava la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.), perché le fatture false inducono in errore l'Amministrazione. Un altro preferiva la più lieve indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), che punisce chi ottiene un beneficio con dichiarazioni false senza però ingannare nessuno: l'Agenzia, si sosteneva, prende soltanto atto della comunicazione e controlla dopo. Sulla seconda le tesi erano tre: il reato si sarebbe consumato con la riscossione o la compensazione del credito, oppure già con la sua creazione, oppure con la prima cessione.
Le Sezioni Unite si orientano per la qualificazione più rigorosa della truffa. Il Superbonus non si ottiene con una semplice autodichiarazione: servono asseverazioni di tecnici abilitati, un visto di conformità e una comunicazione che l'Agenzia può scartare o, in base all'art. 122-bis d.l. 34/2020, sospendere se presenta profili di rischio. I documenti falsi alterano proprio il materiale su cui l'Amministrazione fa legittimo affidamento e sono costruiti per superare i controlli. Che la procedura sia telematica, o che molte verifiche arrivino dopo, non cambia nulla: conta che l'inganno sia idoneo a sviare il sistema, anche se in concreto nessuno ha controllato. L'art. 316-ter c.p. resta confinato ai casi in cui l'ente si limita davvero a registrare una dichiarazione.
Sul momento consumativo la Corte sceglie la via intermedia. La truffa richiede un danno effettivo e non un semplice debito sulla carta, per cui la sola creazione del credito non basta; ma non occorre neppure attendere la compensazione. Il reato è consumato quando la prima cessione si perfeziona, cioè quando, dopo la comunicazione dell'opzione all'Agenzia, il fornitore o il cessionario accetta il credito sulla Piattaforma cessione crediti. Da quel momento il credito è nel patrimonio di un altro soggetto ed è spendibile verso il Fisco; e poiché la legge protegge dal recupero il cessionario in buona fede, la perdita per lo Stato si è già prodotta. Se invece il beneficiario usa direttamente il credito, conta il momento in cui questo compare nel suo cassetto fiscale. L'ordinanza del riesame è stata quindi annullata con rinvio.
Le ricadute pratiche sono immediate. Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che può colpire qualunque bene dell'indagato fino al valore del profitto, è possibile non appena la prima cessione è accettata, anche se il credito non è mai stato incassato, e da quella data decorre la prescrizione. Prima di quel passaggio, ad esempio con una comunicazione scartata o sospesa, si resta al più nel campo del tentativo. Per la difesa diventano decisive la verifica in concreto della falsità dei documenti e la ricostruzione esatta delle date della filiera di cessione.
Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36525/2026, decisa il 26 febbraio 2026, depositata il 16 ottobre 2026.





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