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Intelligenza artificiale ad alto rischio: nasce il reato di omessa sicurezza

15 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

Il d.lgs. 160/2026 introduce l'art. 437-bis c.p. e lo inserisce, con l'art. 25-vicies, tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001: cosa cambia dal 30 settembre


Dal 30 settembre 2026 il codice penale si arricchisce di una fattispecie pensata per i sistemi di intelligenza artificiale che, per negligenza o per manomissione, smettono di essere sicuri. Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 in attuazione della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, inserisce subito dopo l'art. 437 c.p., e dunque tra i delitti contro l'incolumità pubblica, l'art. 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. Non si tratta di un adempimento burocratico in più per chi sviluppa o utilizza IA, ma di un nuovo delitto, con pene che nei casi più gravi arrivano a dieci anni di reclusione, destinato a chi progetta, addestra, produce o immette sul mercato sistemi di intelligenza artificiale “ad alto rischio” e, entro limiti più stretti, a chi li utilizza professionalmente.

Il decreto adegua l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689 (il cosiddetto AI Act) e, per la parte penale, rinvia alle definizioni di quest'ultimo. Sono “ad alto rischio”, in sintesi, i sistemi che fungono da componenti di sicurezza di prodotti regolati e quelli impiegati negli ambiti sensibili elencati dal regolamento: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, accesso a servizi essenziali, attività di contrasto, migrazione, amministrazione della giustizia. L'art. 437-bis c.p. si articola in quattro commi. Il primo punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di tali sistemi, idonee a prevenirne malfunzionamenti o alterazioni, ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana, quando dall'omissione derivi pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica o individuale; se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, la pena è da due a otto anni. Il secondo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al di fuori di quei casi altera un sistema ad alto rischio: da due a sei anni se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità, da tre a dieci se il pericolo investe la sicurezza dello Stato. Il terzo prevede una riduzione di pena (“da un terzo a un sesto”, nella formula della norma) quando i fatti del primo comma sono commessi per colpa grave: la forma colposa riguarda dunque solo l'omissione, non l'alterazione. Il quarto, infine, si rivolge all'utilizzatore professionale, che risponde con le pene del primo comma solo se omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana e ne deriva il medesimo pericolo.

Il decreto interviene anche sul d.lgs. 231/2001, inserendo dopo l'art. 25-undevicies il nuovo art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale”. L'ente risponde per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. e per quello di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA previsto dall'art. 612-quater c.p., la fattispecie sui c.d. deepfake introdotta dalla stessa legge 132/2025. In entrambi i casi si possono applicare le sanzioni interdittive della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti o revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta invece fuori l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Poiché il richiamo è all'intero art. 437-bis, il catalogo comprende anche l'ipotesi per colpa grave: è prevedibile che, come già avviene per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, l'interesse o il vantaggio dell'ente venga ricercato nel risparmio di costi e tempi ottenuto rinunciando alle misure dovute.

Il legislatore ha costruito reati di pericolo, non di mera disobbedienza formale: non ogni violazione dell'AI Act diventa quindi penalmente rilevante, ma solo quella da cui derivi un pericolo per i beni tutelati, che andrà accertato nel caso concreto. È una scelta che dovrebbe tenere fuori dal perimetro penale le irregolarità meramente documentali, ma che pone problemi probatori inediti: come si dimostra, per un sistema capace di decisioni autonome o semi-autonome, che l'assenza di sorveglianza umana ha creato un pericolo reale e non soltanto teorico? Il tema si intreccia con quello, già noto ai penalisti, della causalità nei reati omissivi, e si complica per l'opacità tecnica dei sistemi e per la difficoltà di individuare, all'interno di filiere spesso internazionali, chi fosse titolare dell'obbligo. C'è poi un profilo di determinatezza: la norma parla di misure “previste” senza indicarne espressamente la fonte, che andrà ricostruita soprattutto attraverso gli obblighi dell'AI Act. Anche il rapporto con l'art. 437 c.p. e con i delitti di disastro o di lesioni colpose dovrà essere chiarito dalla prassi, tenendo conto che la clausola di riserva a favore del reato più grave compare solo nel secondo comma.

Per le imprese che sviluppano, distribuiscono o utilizzano sistemi di IA ad alto rischio, la novità impone un aggiornamento dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001: occorre mappare i processi che coinvolgono sistemi di IA, individuare i soggetti responsabili dell'adozione e del monitoraggio delle misure di sicurezza tecnica e della sorveglianza umana, prevedere protocolli di verifica periodica e di gestione degli incidenti. Il richiamo all'art. 612-quater c.p. estende inoltre il rischio-reato alle imprese che impiegano strumenti di IA generativa nella comunicazione e nel marketing, anche se non trattano sistemi ad alto rischio. Le società che già dispongono di un modello dovranno valutarne l'adeguatezza rispetto ai nuovi reati presupposto, individuando responsabili specifici per l'IA e canali di segnalazione interna per le anomalie dei sistemi.

Sul piano difensivo sarà decisivo l'elemento soggettivo. Per chi progetta, addestra, produce o immette sul mercato il sistema, la scelta tecnica opinabile, adottata in buona fede e nel rispetto degli standard di settore, dovrebbe restare fuori dal perimetro penale, mentre la negligenza qualificata, come l'aver ignorato segnalazioni di malfunzionamento, potrà integrare la colpa grave del terzo comma. Per l'utilizzatore professionale la soglia è più alta: il quarto comma richiede un'omissione intenzionale delle misure di sorveglianza umana, sicché la sua negligenza, anche grave, non integra questo reato, ferma restando la possibile rilevanza di altre fattispecie colpose se dal fatto derivano danni alle persone.

La scelta di affiancare alle sanzioni amministrative dell'AI Act una tutela penale interna segnala che la sicurezza dell'intelligenza artificiale non è più materia per soli tecnologi o esperti di compliance, ma un capitolo a pieno titolo del diritto penale d'impresa. Le aziende che adottano sistemi di IA ad alto rischio senza un adeguato presidio delle misure di sicurezza e senza aggiornare il modello 231 espongono a responsabilità penale chi, al loro interno, è tenuto ad adottare quelle misure, e a una responsabilità autonoma l'ente stesso. Prevenire, in questa materia, significa soprattutto documentare: tracciare le scelte tecniche adottate, le verifiche compiute, la formazione del personale addetto alla sorveglianza umana.

 
 
 

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