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Art. 612 quater c.p. - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

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La nuova figura del reato prevista dall’articolo 612-quater del codice penale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, rappresenta la risposta normativa dell’ordinamento italiano alle nuove criticità legate all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per la creazione e la manipolazione di contenuti digitali falsificati.

Il nuovo articolo 612 quater c.p. punisce, infatti, la diffusione illecita di immagini, video o voci che siano generate o alterate artificialmente da sistemi di IA, tali da indurre in inganno circa la loro genuinità o provenienza, e che cagionino un danno ingiusto alla persona rappresentata.

La nuova incriminazione si colloca subito dopo l’articolo 612-ter c.p., relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. revenge porn), ma presenta con esso una affinità solo apparente: come evidenziato nei lavori preparatori e nelle prime analisi dottrinali[1], la tutela posta dall’art. 612-quater si indirizza non tanto alla libertà morale personale, ma più direttamente alla dignità e alla riservatezza, ossia al bene dell’onore della vittima, spesso leso dalla diffusione di “deepfake” e rappresentazioni manipolate di nudità ma non solo. Nel testo della norma entrata in vigore, infatti, viene omesso qualsiasi riferimento al contenuto della manipolazione, incentrando la condotta punita sulla capacità di trarre in inganno sull’autenticità e sul danno cagionato alla vittima.

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con procedibilità a querela della persona offesa, salvo specifiche eccezioni di carattere pubblico o in caso di vittime vulnerabili.

L’introduzione del reato in questione si inserisce in un contesto di tutela più ampio rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, entrato in vigore nel luglio 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, con l’obbiettivo di garantire un utilizzo sicuro, affidabile e trasparente dei sistemi di IA, attraverso la previsione di obblighi specifici per fornitori e utilizzatori, la classificazione dei sistemi a rischio elevato e il divieto di pratiche particolarmente invasive o manipolative.

La corrispondenza tra le finalità della norma europea e l’art. 612-quater risulta evidente: la manipolazione e diffusione illecita di contenuti generati con IA rappresenta una pratica che può ledere gravemente la dignità e i diritti personali, e perciò rientra nell’ambito di applicazione delle regole europee.

L’Italia, con la recente legge di adeguamento alla normativa comunitaria, ha istituito un sistema di controlli nazionali, affidando funzioni specifiche all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, e ha previsto una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale che promuove l’uso etico e responsabile di queste tecnologie, bilanciando innovazione e tutela dei diritti.

I lavori preparatori e i primi commenti al nuovo precetto evidenziano, tuttavia, alcune criticità interpretative e sanzionatorie che richiederanno un attento monitoraggio e probabilmente interventi correttivi affinché la norma possa esprimere pienamente la sua efficacia in un settore così delicato e in rapida evoluzione tecnologica.


[1] Appunti sulla p.d.l. n. 2986 Introduzione dell’articolo 612-quater c.p a cura del Prof. Sergio Seminara, Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Pavia

 

 
 
 

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