Nelle S.r.l., le decisioni dei soci, adottate con il metodo assembleare o con le modalità alternative della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere affette da vizi tali da renderle invalide.
Una delle cause di invalidità che determina la nullità (e non la mera annullabilità) della delibera assembleare è la decisione assunta “in mancanza assoluta di informazione ai soci”, prevista dall’art. 2479ter, comma III, c.c..
Tale espressione appare piuttosto vaga e generica, certamente non di agevole interpretazione, soprattutto con riferimento al requisito di assolutezza.
Seppur cautamente, secondo gli interpreti, sembrerebbe che la nullità della delibera assembleare per assoluta assenza di informazioni ricorrerebbe in caso di mancata convocazione e di mancanza del verbale. In relazione ai metodi decisionali extra-assembleari ex art. 2479 c.c., invece, la suddetta causa di nullità sembrerebbe ricorrere in caso di omissione delle informazioni destinate ad assolvere una funzione corrispondente a quella svolta - nel rito collegiale - dalla convocazione e dalla verbalizzazione, in quanto momenti in cui si attua l'informazione preventiva e l'informazione successiva alla decisione.
È legittimato a impugnare la decisione per nullità chiunque vi abbia interesse.
La legge non prevede la rilevabilità d’ufficio della nullità da parte del giudice. Tuttavia, la si ritiene ammessa applicando analogicamente la norma in tema di s.p.a..
Il termine per impugnare la delibera assunta in mancanza assoluta di informazione ai soci, ai sensi dell’art. 2479ter, comma III, c.c., così come quella avente oggetto illecito o impossibile, è di tre anni, che decorrono dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.
La decisione nulla, tuttavia, può essere sanata per decorso del termine di impugnazione o per altre cause particolari, che risultano applicabili alle S.r.l. per espresso rinvio alla disciplina delle S.p.a..
Ad esempio, nel caso in cui la decisione assunta in mancanza di assoluta informazione del socio non dovesse essere impugnata entro tre anni dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, la nullità è sanata, oppure, nel caso in cui la decisione dei soci è nulla per mancanza del verbale, la nullità è sanata se la verbalizzazione è eseguita prima dell’assemblea successiva.
Un’ipotesi particolare, infine, è quella della nullità della decisione di approvazione del bilancio.
Nel caso di nullità della decisione dei soci di approvazione del bilancio, infatti, ex art. 2434bis, comma I, c.c., l’impugnazione non può essere proposta dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Pertanto, dopo la data di approvazione del bilancio successivo, il bilancio dell’esercizio precedente risulta definitivo.
La ratio della preclusione della norma sopra richiamata, si basa sulla considerazione che con l’approvazione del bilancio successivo, spesso viene meno l’interesse a richiedere l’accertamento della erroneità del bilancio precedente. Pertanto, qualora sia nulla la decisione di approvazione del bilancio, ma sia già intervenuta l’approvazione del bilancio successivo, la decisione precedente è definitivamente sanata.
Gaspare Emmanuele Trizzino
Silvia Magnani
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