top of page

L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 con riferimento a fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione illecita di manodopera


L'articolo 8 del d.lgs. 74/2000 disciplina il reato di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". L'elemento psicologico richiesto per la configurazione di questo reato è il dolo specifico, ossia la consapevolezza e la volontà di emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Questo dolo specifico richiede quindi non solo la volontarietà dell'azione, ma anche la finalità specifica di frodare il fisco, distinguendosi così dal semplice dolo generico che sarebbe sufficiente per altri reati.

Questo significa che il soggetto agente non deve solo avere la consapevolezza e la volontà di emettere fatture false, ma deve anche perseguire un fine ulteriore, ovvero quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA).

 

L'articolo 8 del d.lgs. 74/2000, come già illustrato, disciplina il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, richiedendo il dolo specifico per la sua configurabilità. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui le fatture false siano emesse in contesti di somministrazione illecita di manodopera, come previsto dall'art. 18, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003.

 

L'art. 18, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003 introduce una specifica disciplina per la somministrazione illecita di manodopera, prevedendo che le fatture emesse per tali operazioni siano considerate inesistenti. In questo contesto, l'emissione di tali fatture può rientrare nella fattispecie delittuosa prevista dall'art. 8 del d.lgs. 74/2000, qualora sia dimostrato che l'agente abbia agito con il fine specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale.

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito più volte i confini dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 8. In particolare:

- Cass. pen., Sez. III, 04/05/2023, n. 39888: Questa sentenza ribadisce che l'evasione d'imposta non è un elemento costitutivo del reato, ma caratterizza il dolo specifico richiesto per la punibilità dell'agente. È necessario che l'emittente delle fatture si prefigga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte, ma non è necessario che l'evasione si concretizzi effettivamente.

- Cass. pen., Sez. III, 07/07/2023, n. 33433: La sentenza sottolinea che, ai fini della configurabilità del dolo specifico, devono emergere elementi fattuali che dimostrino la consapevolezza e volontarietà dell'emissione di fatture false con finalità di evasione. Viene evidenziata l'importanza di una condotta preordinata al conseguimento di benefici fiscali.

- Cass. pen., Sez. III, 21/04/2021, n. 26575: Anche in questa sentenza si afferma che per la sussistenza del reato di cui all'art. 8 è necessario che l'emittente si proponga il fine specifico di consentire l'evasione fiscale a terzi.

- Cass. pen., Sez. III, 17/11/2017, n. 24856: Questa sentenza ha ulteriormente approfondito il concetto di dolo specifico, specificando che tale atteggiamento della volontà può essere desunto da elementi sintomatici di sicuro valore dimostrativo, come la sistematicità della condotta e l'elevato ammontare delle fatture emesse.

- Corte d'Appello Milano, Sez. II, 07/06/2007, n. 2128: la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che il reato in esame richiede la prova del dolo specifico, ossia che l'emissione delle fatture false sia finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte, escludendo la sufficienza della sola coscienza e volontà di emettere documenti per operazioni inesistenti.

 

 

La giurisprudenza ha confermato che anche nel caso di fatture relative alla somministrazione illecita di manodopera, l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 8 richiede la presenza del dolo specifico. Pertanto, non basta la consapevolezza della natura illecita della somministrazione; è necessario che l'emissione delle fatture false sia finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte.

 

In questo scenario, le sentenze di riferimento ribadiscono che la volontà di favorire l'evasione fiscale deve emergere chiaramente da elementi fattuali, come la sistematicità dell'illecito e l'intenzionalità di sfruttare le fatture false per ottenere vantaggi fiscali indebiti. La Cassazione ha più volte richiamato l'importanza di valutare la preordinazione della condotta, ovvero se l'operazione fittizia sia stata organizzata con il preciso obiettivo di evadere le imposte, confermando l'importanza del dolo specifico anche in questi casi particolari.

 

In sintesi, l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 si applica pienamente anche nelle ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, prevista dall'art. 18, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003. Anche in tali situazioni, il dolo specifico si configura come requisito essenziale, richiedendo che l'emissione delle fatture sia motivata dalla volontà di consentire l'evasione fiscale. La prova di tale intenzione fraudolenta resta centrale per la configurazione del reato, assicurando così che l'azione penale sia esercitata con riguardo ai casi in cui vi è una chiara preordinazione del reato al fine evasivo.

 

 
 
 

Comentarios


logo b:n.png

Studio Legale Trizzino  Triulzi

Piazza Velasca 6, 20122 Milano

Tel +39 02 3652 8004 

Fax +39 02 3652 7977

e-mail studio@ttlex.it

bottom of page