top of page

I delitti di estorsione e di ragion fattasi e la figura del “negotiorum gestor”

Aggiornamento: 15 lug 2022


comportarsi da esecutore dei propri interessi o, in altre parole, farsi ragione da sé, è una condotta estremamente pericolosa, oltre che fattualmente, anche da un punto di vista giuridico, soprattutto se per farlo l’agente utilizza atteggiamenti minacciosi o comportamenti violenti.

La persona che, al fine di ottenere un risultato, costringe taluno, per mezzo di violenze o minacce, a dare o fare qualcosa può rispondere, a seconda della liceità o meno del proprio fine, di due diversi delitti e in particolare del reato di estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. nel caso in cui il soggetto agisca per ottenere un profitto ingiusto o del meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o “ragion fattasi”, punito dall’art. 392 (in caso di violenza operata sulle cose) ovvero dall’art.393 c.p. (in caso di minaccia o violenza rivolta alle persone) nel caso in cui agisca per tutelare un proprio diritto, la cui pretesa potrebbe essere fatta valere avanti ad un Giudice competente.

Se con il reato di esercizio arbitrario il Legislatore ha realizzato il famoso adagio, “il fine non giustifica i mezzi”, con il delitto di estorsione il Legislatore vuole punire più aspramente chi agisce con mezzi impropri per ottenere un qualcosa di ingiusto, di non dovuto e che non si potrebbe nemmeno asseritamente pretendere giudizialmente.

Tra le differenze presenti nelle due fattispecie, la principale, come da insegnamento della Corte di Cassazione, è la possibilità o meno per chi agisce di poter adire un Giudice per far valere il proprio diritto, fatto invece valere da sé con violenza o minaccia.

La questione appare più complicata quando la gestione di un diritto o di un interesse, come ad esempio di un debito, viene demandata ad un terzo soggetto.

Questo soggetto, infatti, pur agendo per la tutela di un interesse di per sé legittimo, agisce per un diritto che non spetta direttamente a lui, ma al suo mandante, e per la tutela del quale, di conseguenza, non avrebbe alcun diritto di agire in giudizio in prima persona.

Con tale ragionamento, la Giurisprudenza, in passato ha ipotizzato che questo soggetto, detto “negotiorum gestor”, dovesse rispondere della più grave estorsione, invece che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mancando il requisito del “potendo ricorrere al giudice” previsto dagli artt. 392 e 393 c.p.

Più correttamente, e più recentemente, la Corte di Cassazione e diverse decisioni di merito hanno qualificato anche la condotta del negotiorum gestor come idonea ad integrare il meno grave delitto di “ragion fattasi”, individuando nel rapporto tra l’esecutore e l’effettivo titolare del diritto un rapporto contrattuale di mandato, previsto dalla normativa civile.

E questo specificando, peraltro, che non serve che la gestione dell’affare venga conferita per iscritto dal mandante al mandatario, non essendo prevista alcuna particolare forma ab substantiam o ad probationem per il contratto di mandato.

Per fare un esempio concreto, il soggetto che si occupa di riscuotere un credito per conto di un amico, minacciando o percuotendo il suo debitore, risponderà di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione, sempre che non vi sia un evidente eccesso nell’uso della violenza e che il diritto sottostante possa essere fatto valere avanti ad un Giudice.


Avv. Daniel Fabio Di Pietro

18 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page