diritto d’autore: quando un’opera può dirsi davvero “creativa”
- Gaspare Emmanuele Trizzino

- 1 giorno fa
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La legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono, tra l’altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, indipendentemente dalla forma o dal mezzo espressivo utilizzato. Rientrano nella tutela anche opere quali scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari, inclusa la scenografia.
Elemento centrale della protezione è il carattere creativo, che non coincide con la novità assoluta dell’opera, bensì con la sua forma espressiva: ciò che rileva è la manifestazione della personalità dell’autore, ossia l’originalità soggettiva impressa all’opera.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la creatività richiesta dall’art. 1 della legge non equivale a una creazione del tutto inedita, ma consiste in un apporto personale, anche minimo, purché percepibile nel mondo esteriore. Non è dunque l’idea in sé a essere protetta, bensì la modalità con cui essa viene espressa: una medesima idea può legittimamente dare
origine a opere diverse, ciascuna tutelabile in ragione della specifica impronta individuale del rispettivo autore.
In linea con tale orientamento, anche la giurisprudenza di merito — da ultimo il Tribunale di Roma — ha ribadito che la creatività può sussistere anche quando l’idea di partenza non è nuova, purché l’opera presenti un novum derivante da uno sforzo intellettuale non banale nella sua rappresentazione.
In conclusione, la protezione del diritto d’autore non richiede l’originalità assoluta del contenuto: è sufficiente che l’opera rechi un contributo personale riconoscibile. Un principio di grande rilievo pratico, soprattutto nei settori artistici e creativi, dove spesso il valore giuridico nasce proprio dal modo — unico e individuale — di dare forma alle idee.




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