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Covid 19 - Fase 2: regole per l’attività motoria e sportiva

Aggiornamento: 24 nov 2021




Quella derivata dal nuovo Corona Virus è stata definita a tutti gli effetti una situazione di pandemia, come da avviso della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Come ben sappiamo, tale pandemia o, quantomeno, l’inadeguatezza delle nostre strutture di rimedio ordinarie al fronteggiamento della stessa, ha paralizzato ogni aspetto della vita delle persone, non solo nell’interazione diretta tra le medesime, ma anche quelle attività tipicamente individuali. Infatti, con i DPCM 8 marzo 2020 e successivi, il governo ha ritenuto che solo un lockdown “totale” potesse fornire il respiro necessario per poter prevedere un piano di arginamento del fenomeno e di rientro alla normalità. Da subito, da un punto di vista tecnico-scientifico, si è posto un grande dubbio sulla necessità ed utilità del blocco dell’attività motoria di tipo individuale. Infatti, come sostenuto da gran parte della comunità scientifica, l’attività motoria è da considerarsi un indispensabile alleato immunitario per la popolazione, che può avere, in se medesima, solo effetti positivi rispetto alla risposta dell’individuo all’eventuale incontro con il fenomeno virale. Anche da un punto di vista giuridico ci si è chiesti più volte quanto potesse ritenersi costituzionalmente legittima una limitazione assoluta delle libertà di circolazione, tutelata ex art. 16 Cost., e di riunione, tutelata invece dall’art. 17, operata per mezzo di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per taluni, non sarebbe idoneo a superare la forza cogente della carta fondamentale1. Di contro, è indubbio che, in una situazione di crisi assoluta come quella vissuta in molte regioni del nord Italia, permettere alle persone di uscire di casa per correre o pedalare avrebbe potuto comportare un rischio di diffusione epidemiologica maggiore. Il rischio, fino ad oggi, 4 maggio, è stato ritenuto insostenibile. Fino alla “Fase 2”, invero, l’attività motoria è stata consentita nel limite di 200 metri di distanza dalla propria abitazione. Sono ormai celebri le immagini delle persone che si cimentano in sedute di jogging “da garage” o in “sgambate” introno al parcheggio condominiale. rispetto alla risposta dell’individuo all’eventuale incontro con il fenomeno virale. Anche da un punto di vista giuridico ci si è chiesti più volte quanto potesse ritenersi costituzionalmente legittima una limitazione assoluta delle libertà di circolazione, tutelata ex art. 16 Cost., e di riunione, tutelata invece dall’art. 17, operata per mezzo di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per taluni, non sarebbe idoneo a superare la forza cogente della carta fondamentale1. Di contro, è indubbio che, in una situazione di crisi assoluta come quella vissuta in molte regioni del nord Italia, permettere alle persone di uscire di casa per correre o pedalare avrebbe potuto comportare un rischio di diffusione epidemiologica maggiore. Il rischio, fino ad oggi, 4 maggio, è stato ritenuto insostenibile. Fino alla “Fase 2”, invero, l’attività motoria è stata consentita nel limite di 200 metri di distanza dalla propria abitazione. Sono ormai celebri le immagini delle persone che si cimentano in sedute di jogging “da garage” o in “sgambate” introno al parcheggio condominiale. 1 Invero, esistono illustri sostenitori della tesi contraria, secondo la quale la legittimità della limitazione dei diritti costituzionali richiamati risiede nella tutela del diritto alla salute, altrettanto tutelato dall’art. 32 della Costituzione e lo strumento utilizzato riceverebbe copertura dall’art. 77 Cost. Si veda sul punto l’intervista al Prof. Gaetano Azzariti a La Repubblica, 8 marzo 2020, di Liana Milella. In generale la Prof.ssa Marta Cartabia, Presidente della Corte Costituzionale, ha chiarito in una sua intervista al Corriere della sera che: “La Corte costituzionale ha affermato in varie occasioni che più la compressione di un diritto o di un principio costituzionale è severa, più è necessario che sia circoscritta nel tempo. Le limitazioni si giudicano secondo il test di proporzionalità che risponde a queste domande: si sta perseguendo uno scopo legittimo? La misura è necessaria per quello scopo? Si è usato il mezzo meno restrittivo tra i vari possibili? Nel suo insieme, la norma limitativa è proporzionata alla situazione?” (Corriere della Sera, 29 aprile 2020, di Giovanni Bianconi). Studio Legale Trizzino Triulzi 2

Studio Legale Trizzino Triulzi Ma con la fase 2 cosa cambia? Si può tornare a fare sport “normalmente”? Le fonti sono chiare ma, purtroppo, non a sufficienza da non farci correre rischi. Partiamo dai dati certi: ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sarà possibile ritornare a praticare attività motoria individuale già da oggi, 4 maggio. Infatti, l’art. 1 lett. F) del Decreto prevede che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; èconsentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Da questa norma, in combinato disposto con la lett. A) relativa ai limiti per gli spostamenti territoriali2, si può dedurre che è possibile svolgere attività motoria:

  1. individualmente o come accompagnatore di minori o persone non autosufficienti;

  2. nel rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone;

  3. rigorosamente all’interno della propria regione;

  4. senza dover indossare la mascherina durante l’attività fisica (salvo quanto potrà essere disposto da alcune regioni – come si dirà).


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