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Immagine del redattoreF. Triulzi

LA TUTELA DEL KNOW HOW e DELLE INFORMAZIONI SEGRETE

di Gaspare Emmanuele Trizzino e Federico Triulzi


Il valore di un’impresa commerciale, nel sistema odierno, è dato non solo dagli asset materiali della stessa quanto, soprattutto, dal know-how che ne sta alla base.

Il Know-how rappresenta il “saper fare” e può riguardare gli aspetti più disparati dell’impresa: può essere un particolare modo di organizzare la produzione, un metodo peculiare o un principio scientifico; può anche riguardare aspetti o contatti legati all’approvvigionamento di merci o di gestione degli ordini. Il Know-how costituisce, quindi, in molti casi, il valore aggiunto, di quel qualcosa di più e di diverso che rende differente, migliore o maggiormente competitiva, una realtà imprenditoriale dall’altra e, nei limiti in cui tali conoscenze rimangono patrimonio esclusivo di un’impresa, le consentono il migliore sviluppo o il mantenimento delle posizioni economiche acquisite. È evidente, quindi, che non tutte le informazioni aziendali sono passibili di essere qualificate con Know-how.

Il nostro ordinamento non tratta in modo esplicito di Know-how: assicura attraverso lo strumento del brevetto la garanzia dello sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni e offre una tutela di vario tipo alle informazioni segrete. Non sempre, tuttavia, è possibile ricorrere a tali istituti anche in ragione della naturale indeterminatezza tipica del concetto di Know-how che arriva, molto spesso, ad abbracciare aspetti non passibili di brevetto o non rientranti nella definizione di informazioni segrete.

In tali casi, interesse primario dell’imprenditore è mantenere il più possibile il controllo sulle proprie conoscenze, anche in quelle circostanze in cui, come nel caso del franchising, le stesse costituiscono uno degli oggetti del contratto commerciale. Ecco che diventano necessarie delle misure specifiche affinché il Know-how sia tutelato in quanto tale e, per quanto concerne la disciplina civilistica, sia riconoscibile ai soggetti utilizzatori il valore dello stesso e la segretezza intrinseca che rende il Know-how un vantaggio commerciale.

Il Codice della Proprietà Intellettuale e Industriale, la Legge sul Diritto d’Autore e il Codice Civile – in modo a volte non del tutto sistematico – offrono una generica tutela alle informazioni segrete, ai sistemi di archiviazione delle medesime e accordano all’imprenditore una tutela in tema di concorrenza sleale al fine di tutelare il vantaggio raggiunto sul mercato dall’impresa anche in merito ai diritti sul Know-how. Inoltre, possono essere individuati strumenti di tutela nei confronti di dipendenti, collaboratori o partner commerciali che, consci del valore dello specifico Know-how, compiano atti di divulgazione o appropriazione al fine di ottenere – in modo parassitico – un vantaggio commerciale in lesione ai legittimi soggetti che hanno sviluppato ed elaborato quell’insieme di conoscenze oggetto ascrivibili alle sfera dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’impresa.

Il codice penale, invece, non prevede una tutela completa del Know-How e delle informazioni segrete: per essere efficace ed idonea a tutelare un aspetto così rilevante, la tutela penale dovrebbe prendere in considerazione non solo le aggressioni provenienti dall’interno ma, soprattutto quelle dall’esterno, e cioè quelle provenienti da parte di quei soggetti che non siano dipendenti o collaboratori.

I reati esistenti che possono dirsi, direttamente o indirettamente, posti a tutela del konw how e/o delle informazioni segrete si focalizzino, infatti, tutte sul momento successivo, e cioè quello della rivelazione o della loro utilizzazione economica. Tali reati, inoltre, si fondano sul presupposto della violazione di doveri di fonte contrattuale, come l’obbligo di fedeltà del lavoratore o l’obbligo di lealtà e terzietà del professionista. Manca, quindi, nel nostro ordinamento sia una norma penale che punisca specificatamente il comportamento illecito del dipendente, a prescindere dall’utilizzo che poi viene fatto di quanto appreso, così come manca una specifica tutela dalle aggressioni provenienti dall’esterno, come nel caso di spionaggio industriale per il quale si è soliti ricorrere a norme di carattere generale, come ad esempio il furto o l’accesso abusivo ad un sistema informatico, che tuttavia, proprio per la loro formulazione in termini di diritto generale, non colgono mai appieno la reale portata dell’illecito commesso.

Proprio per tali ragioni la tutela delle conoscenze proprie di un’impresa, sia sul piano civilistico e penalistico, più che essere assicurata dagli specifici reati o illeciti previsti dal legislatore, deve essere affidata a una specifica attività preliminare che vada a prevedere specifici vincoli contrattuali ed sistemi di protezione delle conoscenze aziendali affinchè sia individuata con precisione quali elementi del know how costituiscano informazioni segrete a norma del codice della proprietà industriale, al fine di poter attivare, in caso di violazione, le più efficaci tutele previste dalla legislazione speciale.

In tal senso potrà essere opportuno predisporre un adeguato sistema di protezione degli strumenti informatici attraverso l’utilizzo di sistemi anti intrusione così come l’organizzazione dei dati rilevanti sotto forma di banca dati che, protetta da sistemi d’accesso, consenta la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore. In ogni caso appare assolutamente opportuno che nei rapporti tra imprenditore e terzi, siano essi dipendenti, collaboratori o licenziatari, venga specificata, ogni volta che la natura dell’informazione lo consente, il suo carattere di segretezza o riservatezza.


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