di Daniel Di Pietro
Con sentenza n. 26606 del 2019, la Sez. 2 penale della Corte di Cassazione ha evidenziato e chiarito l’illegittimità di una pratica elusiva atta a privare di contenuto la sanzione processuale avverso il sequestro illegittimo ab origine o divenuto tale per la mancata convalida da parte del Pubblico Ministero nei termini di legge.
Nel caso di specie, infatti, la Polizia Giudiziaria, ha operato il sequestro di documentazione in originale presso l’indagato, salvo poi ritardare con le tempistiche, non permettendo la tempestiva convalida dell’atto da parte del competente Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, dei documenti sequestrati ha, nel frattempo, estratto copia.
La difesa dell’indagato, accortasi del ritardo, ha proposto riesame avverso il sequestro, ritenuto tuttavia inammissibile dal Tribunale per via del fatto che il sequestro, non convalidato, perdeva la propria legittimità – e i suoi effetti – ex tunc. Dunque, non vi era possibilità di impugnazione in tali termini, dovendo piuttosto agire con istanza di restituzione dell’oggetto del sequestro, come quindi fatto dall’indagato.
A seguito dell’istanza, l’indagato ha tuttavia ottenuto la mera restituzione degli originali, senza che la Procura restituisse anche le copie da questi estratti, come richiesto, con il rischio di utilizzo di tali copie a fini probatori, in violazione dei principi del giusto processo.
Ciò ha portato l’indagato ad insistere, impugnando il provvedimento. A seguito di rigetto da parte del Tribunale adito allo scopo, l’indagato ha trovato accoglimento delle proprie doglianze rivolgendosi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, evidenziando il dovuto rispetto alle norme processuali interne come ai principi di cui all’Art. 8 CEDU (diritto alla riservatezza della vita personale e familiare), ha sottolineato la natura potenzialmente elusiva della condotta della Procura, tale da rendere “canzonatoria” la sanzione processuale posta a tutela dei più basilari principi di equità processuale.
La conservazione delle copie degli originali, secondo i Giudici, corrisponderebbe ad una “non restituzione” di fatto dell’oggetto del sequestro, che ben potrebbe essere utilizzato a fini probatori, pur essendo stato acquisito illegittimamente.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale e disponendo la restituzione integrale delle copie estratte dalla Procura, come richieste dall’indagato.
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